Cassazione Penale, Sentenza n. 616/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Messina che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa a un periodo coincidente con l'esecuzione della pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale; la ricorrente sosteneva che l'affidamento in prova fosse equiparabile alla detenzione e quindi indennizzabile in base alla pronuncia additiva della Corte Costituzionale n.310/1996
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata e in contrasto con costante giurisprudenza di legittimità; ha ritenuto che l'affidamento in prova al servizio sociale sia una misura alternativa che non implica privazione della libertà personale e quindi non rientra nell'ambito indennizzabile ai sensi dell'art.314 cod.proc.pen.; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente (euro 1.000)
Norme richiamate
Ancoraggio della riparazione alla situazione di 'afflittività' determinata dalla privazione della libertà personale: la norma è intesa come riferita alle misure detentive e non alle misure alternative non custodiali
art. 5 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
La tutela prevista dall'art.5 opera in presenza di privazione della libertà personale e i suoi paragrafi richiamati si riferiscono espressamente alla detenzione; non è utile a qualificare come 'privativa della libertà' l'affidamento in prova
Corte Costituzionale, pronuncia additiva n.310/1996
Richiamata come base per l'ammissione alla riparazione in ipotesi di esecuzione illegittima della pena; la ricorrente la invocava per sostenere l'equiparazione, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'operatività di tale principio richieda comunque la sussistenza di una situazione detentiva
Giurisprudenza di legittimità (sez.4, n.39766/2019 Cappadona; sez.4, n.35705/2018; sez.4, n.32233/2018 Cosentino; sez.3, n.55787/2017 Florio; sez.3, n.43453/2014 Miglio; sez.3, n.43550/2016 Balkoci - citate)
La Corte di Cassazione ha consolidato l'orientamento secondo cui l'affidamento in prova non è equiparabile alla detenzione ai fini dell'indennizzo per ingiusta detenzione; sono stati esaminati e contrastati i precedenti isolati contrari
Massime di principio
- La riparazione per ingiusta detenzione richiede una situazione di effettiva privazione della libertà personale (misure detentive); le misure alternative non custodiali, come l'affidamento in prova al servizio sociale, non sono indennizzabili come 'detenzione'.
- Per proporre ricorso alla Cassazione è necessario confrontarsi esplicitamente e punto per punto con la motivazione della decisione impugnata, specie quando la giurisprudenza di legittimità è consolidata; l'assenza di tale confronto può rendere il ricorso inammissibile.
- Le argomentazioni fondate su singoli precedenti isolati contrari devono essere adeguatamente discussi e motivati in rapporto all'orientamento prevalente della Corte di Cassazione per avere chance di successo.
- La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art.5) è rilevante solo in presenza di privazione della libertà personale; non può essere invocata come base per equiparare misure alternative non custodiali alla detenzione.
- Un ricorso infondato o inammissibile può comportare condanne alle spese processuali, somme a favore della Cassa delle Ammende e rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente.
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