Cassazione Penale, Ordinanza n. 32474/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'appello deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione alla ritenuta tardività dell'eccezione di nullità riguardante l'acquisizione di una relazione di consulenza tecnica di parte senza la previa audizione del suo autore. Ha inoltre dedotto la conseguente inutilizzabilità della relazione, sostenendo anche che il deposito dell'atto sarebbe avvenuto fuori udienza tra due udienze del procedimento e che la relazione non sarebbe stata previamente inserita nel fascicolo delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. La Corte ha rilevato che il motivo era meramente reiterativo delle doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, che aveva ricostruito la sequenza delle udienze e ritenuto tardiva l'eccezione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la qualificazione della violazione come inutilizzabilità, affermando che l'acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte senza la previa audizione dell'autore determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta ai limiti di deducibilità e alle sanatorie previste dal codice di procedura penale. Infine, ha giudicato aspecifica la censura perché il ricorrente non aveva indicato se, eliminata la relazione, le residue risultanze probatorie fossero insufficienti a sostenere la decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo in parte reiterativo di questioni già esaminate e respinte in appello, in parte manifestamente infondato quanto alla dedotta inutilizzabilità della relazione e, comunque, aspecifico per mancata prospettazione della decisività dell'elemento contestato secondo il principio della prova di resistenza. La valutazione della tempestività dell'eccezione, fondata sulla ricostruzione della sequenza procedimentale delle udienze, è stata ritenuta riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione, non essendo stato ravvisato un vizio di motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
Il motivo di ricorso per cassazione è stato ritenuto inammissibile perché reiterativo di doglianze già esaminate in appello e, per il resto, manifestamente infondato o aspecifico.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
nullità di ordine generale
L'acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte senza la previa audizione del suo autore integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, non un'inutilizzabilità.
La nullità derivante dall'acquisizione della relazione senza previa audizione dell'autore è soggetta ai limiti di deducibilità previsti dalla norma.
art. 183, comma 1, lett. a), c.p.p.
La nullità è soggetta alla sanatoria prevista dalla disposizione.
fascicolo delle indagini preliminari
Il richiamo alla mancata previa inclusione della relazione nel fascicolo delle indagini preliminari non ha superato la qualificazione della relativa doglianza come questione di nullità a regime intermedio, né i rilievi di inammissibilità.
Massime di principio
- L'acquisizione di una relazione di consulenza tecnica di parte, compresa quella del pubblico ministero, senza la previa audizione del suo autore non determina inutilizzabilità dell'atto, ma una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta ai limiti di deducibilità e alle sanatorie previste dagli artt. 182 e 183 c.p.p.
- È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che deduca l'inutilizzabilità o la nullità di un elemento probatorio senza indicare la sua decisività e senza precisare se, espunto tale elemento, le residue risultanze processuali siano insufficienti a sostenere la decisione impugnata.
- La valutazione della tempestività di un'eccezione processuale, quando dipende dalla ricostruzione della sequenza delle udienze e degli atti, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione in assenza di uno specifico vizio di motivazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e puntualmente esaminate e disattese dal giudice territoriale.
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