Cassazione Penale, Sentenza n. 19927/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 25/10/2022 con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva rigettato il reclamo avverso il diniego di permesso premio. Il motivo centrale del ricorso era il vizio motivazionale: secondo De Feo la nuova ordinanza sarebbe intrinsecamente contraddittoria e insufficiente perché si sarebbe limitata a richiamare indagini risalenti e a menzionare la gravità delle condanne, il presunto ruolo assunto nel clan dopo gli arresti dei fratelli e la mancata revisione critica del comportamento, elementi già noti ai magistrati che per anni avevano concesso permessi. Lamentava quindi che non fosse fornita una motivazione concreta e coerente che giustificasse il diniego.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che la motivazione fornita dal Tribunale di sorveglianza non fosse manifestamente illogica: il Tribunale ha valutato la gravità dei reati, la persistenza dell'attività del clan e il concreto rischio che il ricorrente potesse assumere responsabilità dopo la decapitazione del vertice del clan, collegando tali elementi alle evidenze investigative e alla corrispondenza cronologica con i precedenti permessi premio e con revoche di autorizzazioni (lavoro esterno, semilibertà). La Corte ha inoltre precisato che non esiste contraddizione tra la regolare condotta in carcere e il giudizio di pericolosità sociale che può comunque impedire la concessione del permesso, specie per reati di particolare gravità e con fini pena lontani: la mancanza di una revisione critica del comportamento è un elemento rilevante ai fini della valutazione della pericolosità.
Norme richiamate
Ai fini della concessione del permesso premio è richiesto, oltre alla regolare condotta, l'assenza di pericolosità sociale del detenuto; tale valutazione deve essere più rigorosa per reati di particolare gravità e per detenuti con fine pena lontano, tenendo conto anche della mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del comportamento deviante.
Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016 (Patacchiola)
Precedente di legittimità che afferma la necessità di valutare la pericolosità sociale e la revisione critica del comportamento quale requisito per il permesso premio, specialmente per reati gravi e fine pena lontano.
Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018 (Corrias)
Sottolinea la funzione premiale del permesso e la necessità di una verifica appropriata della pericolosità sociale in relazione a tale funzione.
Corte di cassazione, Prima Sezione penale, n. 30280 del 06/07/2022
Decisione che aveva in precedenza annullato l'ordinanza che rigettava il reclamo, ritenendo sussistente un vizio motivazionale nella precedente pronuncia e determinando il rinvio per un nuovo esame; la successiva ordinanza è stata però ritenuta di nuova congrua motivazione.
Massime di principio
- La concessione del permesso premio richiede non solo la regolare condotta in carcere ma anche l'assenza di pericolosità sociale: reati molto gravi e fine pena lontano aumentano il rigore della valutazione.
- Il fatto che un detenuto abbia fruito in passato di permessi non impedisce che in un momento successivo venga valutata diversamente la sua pericolosità; la valutazione può mutare con l'emergere di nuovi elementi o con una diversa lettura delle evidenze.
- La mancanza di una revisione critica del comportamento pregresso è un elemento rilevante e può giustificare il diniego del permesso, soprattutto per condannati con pene molto lunghe e per reati di elevata gravità.
- Non costituisce contraddizione ritenere simultaneamente la condotta carceraria regolare e la sussistenza di profili di pericolosità sociale che ostano alla concessione del beneficio: sono profili distinti e valutabili congiuntamente.
- La Corte di cassazione controlla la persistenza di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente; non è invece chiamata a rivedere i fatti o a sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove.
- La correlazione temporale tra la fruizione di permessi e successivi elementi investigativi che suggeriscono un'assunzione di responsabilità in ambito criminale può essere rilevante nella decisione di negare ulteriori permessi.
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