Cassazione Penale, Ordinanza n. 21625/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Treviso per il delitto tentato di furto. Nel ricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria difensiva, sono stati dedotti: 1) violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche; 2) violazione di legge e/o erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. nella determinazione della pena, ritenuta non adeguatamente motivata. La Corte ha esaminato entrambe le censure ritenendole rispettivamente non consentita in sede di legittimità, per la prima, e manifestamente infondata, per la seconda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione sufficiente, ancorata all'assenza di elementi positivi e comunque a un dato negativo ritenuto prevalente; quanto alla pena, ha ribadito che, quando la sanzione è irrogata al di sotto della media edittale e prossima al minimo, non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena e potendo il parametro valutativo desumersi dal complesso della motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice del tentativo, in combinazione con l'art. 624 c.p., per qualificare il fatto oggetto della condanna confermata.
Richiamato come disposizione che tipizza il furto, nella forma tentata contestata all'imputato.
Le censure sulla pena sono ritenute infondate perché, in caso di pena inferiore alla media edittale o prossima al minimo, è sufficiente una motivazione sintetica sull'adeguatezza della sanzione.
Richiamato solo in via argomentativa per evidenziare che la complessiva valutazione del fatto e della sua abitualità può incidere negativamente sul giudizio sulle attenuanti generiche.
La Corte ribadisce che il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato su un solo elemento negativo, oggettivo o soggettivo, ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi favorevoli.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia una motivazione, anche sintetica, basata su un elemento negativo ritenuto prevalente; non è necessario un bilanciamento analitico di tutti i possibili elementi favorevoli.
- In sede di legittimità non è consentito censurare il mero apprezzamento discrezionale del giudice di merito se la motivazione è non illogica e sufficiente.
- Quando la pena è determinata al di sotto della media edittale e prossima al minimo, il giudice non deve fornire una motivazione particolarmente ampia sui criteri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena.
- La motivazione sulla pena può risultare dal complesso della sentenza e non deve necessariamente essere concentrata nel solo passaggio dedicato alla quantificazione sanzionatoria.
Come è indicizzato
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