Cassazione Penale, Sentenza n. 20042/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato interamente espiata la pena complessiva di 14 anni e 4 mesi. I motivi principali sono: (1) mancanza e insufficiente motivazione sull'accoglimento dell'istanza difensiva e sul calcolo delle pene; (2) vizio per violazione dell'art. 649 c.p.p. e per illegittima estensione dell'effetto preclusivo di una precedente ordinanza cautelare non impugnata alla fase esecutiva; (3) violazione e omessa motivazione circa l'applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p., rilevando che una maggiore pena di anni 3, risultata espiata tra il 20.9.2002 e il 20.9.2010 a seguito della precedente condanna, non poteva essere computata nella pena residua relativa ai reati commessi successivamente (tutti dopo il 20.9.2010), come peraltro indicato dall'ordine di esecuzione del 11/04/2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha accertato la violazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p., affermando che non possono essere computate, ai fini della pena da eseguire per reati commessi in epoca successiva, le pene o la custodia cautelare subite anteriormente alla commissione di tali reati. In concreto la maggior pena di anni 3 espiata dal 20.9.2002 al 20.9.2010 non poteva essere conteggiata nella pena da scontare per i reati commessi dopo il 20.9.2010. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo.
Norme richiamate
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
«in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire»
La norma è stata interpretata nel senso che, ai fini del computo della pena da eseguire per una sentenza che riguarda reati commessi successivamente, devono essere valutati solo i periodi di custodia cautelare o le pene effettivamente scontate dopo la commissione di quei reati; periodi di pena espiati prima della commissione non sono computabili
Richiama l'obbligo di motivazione degli atti giurisdizionali; nell'impugnazione si deduce omessa o insufficiente motivazione, ma la decisione della Cassazione si fonda principalmente sul rispetto di art. 657 c.p.p., rimandando la valutazione concreta alla Corte d'appello
Massime di principio
- Per il computo delle pene e della custodia cautelare in sede esecutiva si devono considerare soltanto i periodi avvenuti dopo la commissione dei reati oggetto della esecuzione (art. 657, comma 4, c.p.p.).
- Una pena già espiata in epoca anteriore alla commissione di successivi reati non può essere riutilizzata per ridurre la pena residua relativa a quei reati.
- Un provvedimento cautelare emesso in precedenza e non impugnato non produce automaticamente effetto preclusivo sulla successiva fase esecutiva; il giudice dell'esecuzione deve verificare la corretta applicazione delle norme sul computo delle pene.
- Il giudice che dichiara l'avvenuta estinzione della pena deve fornire motivazione specifica e chiara sul calcolo dei periodi computati, indicando le date rilevanti e l'applicazione delle norme pertinenti.
- In caso di unificazione di pene per continuazione è necessario verificare quale frazione della pena unificata sia stata effettivamente espiata prima o dopo la commissione dei reati successivi, sulla base di atti execute come l'ordine di esecuzione.
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