Sentenza del 23/10/2015 n. 21590 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Pronuncia non definitiva a favore del contribuente - Sgravio della cartella esattoriale - Conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio sul ruolo - Omessa impugnazione - Rilevanza nel giudizio relativo all'atto presupposto - Acquiescenza o giudicato esterno - Esclusione - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero di un credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 388/2000 per assunzioni a tempo indeterminato in aree depresse. L'Ufficio sosteneva che il beneficio spettasse soltanto per lavoratori che avessero già compiuto 25 anni al momento dell'assunzione, mentre i giudici di merito avevano ritenuto sufficiente il raggiungimento di tale età durante il rapporto di lavoro. Il contribuente aveva inoltre sostenuto che lo sgravio parziale delle cartelle e la successiva cessazione della materia del contendere avessero prodotto un giudicato esterno o un'acquiescenza dell'Amministrazione sull'agevolazione.
La decisione
La Corte ha escluso che lo sgravio della cartella, disposto in esecuzione provvisoria di una sentenza favorevole non definitiva, e la mancata impugnazione della pronuncia di cessazione della materia del contendere costituissero acquiescenza o giudicato esterno sulla controversia relativa all'atto presupposto. Ha accolto il motivo dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che il lavoratore doveva aver già compiuto 25 anni al momento dell'assunzione e che l'agevolazione, in quanto beneficio fiscale eccezionale, non poteva essere estesa analogicamente. Ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze per carenza di legittimazione processuale e inammissibile il ricorso incidentale del contribuente per mancanza del quesito di diritto. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, il ricorso del contribuente è stato respinto. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, commi 1 e 5, lett. a)
Il credito d'imposta spetta per assunzioni di lavoratori che abbiano già compiuto il venticinquesimo anno di età.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che il requisito anagrafico deve sussistere al momento dell'assunzione. Trattandosi di un'agevolazione fiscale eccezionale, la disposizione non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1
Dal 1° gennaio 2001 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha perso la legittimazione processuale nelle controversie rientranti nelle competenze dell'Agenzia delle Entrate.
Il ricorso per cassazione proposto nel periodo di applicazione della norma deve contenere il quesito di diritto; la sua mancanza comporta l'inammissibilità del motivo.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte lo ha utilizzato per correggere l'interpretazione dell'art. 7 della legge n. 388/2000.
Massime di principio
- Lo sgravio di una cartella disposto provvisoriamente in esecuzione di una sentenza non definitiva favorevole al contribuente non implica, di per sé, acquiescenza dell'Amministrazione sul merito dell'atto presupposto.
- La mancata impugnazione della sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio sulla cartella non determina necessariamente un giudicato esterno sulla validità dell'accertamento o sul diritto all'agevolazione sottostante.
- Quando l'Amministrazione continua a impugnare la decisione relativa all'atto presupposto, lo sgravio può essere considerato una misura processuale finalizzata a evitare ulteriori spese o l'aggravamento della posizione del contribuente, non una rinuncia alla pretesa tributaria.
- Le agevolazioni fiscali, in quanto derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria, devono essere interpretate restrittivamente: i requisiti previsti dalla legge devono sussistere esattamente nelle modalità e nel momento indicati dalla norma.
- Il raggiungimento di un requisito anagrafico dopo l'assunzione non è sufficiente quando la legge richiede che esso esista già al momento dell'assunzione.
- Nei ricorsi per cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali applicabili ratione temporis, inclusa la formulazione del quesito di diritto quando richiesta; la loro omissione può impedire l'esame del merito.
Testo integrale
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