Cassazione Civile, Ordinanza n. 26575/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso del contribuente per difetto di interesse ad agire, ritenendo assorbito il motivo di ricorso proposto in Cassazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, in considerazione del sopravvenuto intervento giurisprudenziale delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale.
Esito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione, deducendo la mancata notificazione delle cartelle e l'illegittimità delle pretese per difetto di indicazione del calcolo degli interessi e per la previsione dell'aggio di riscossione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma il giudice di appello aveva riformato la decisione accogliendo il gravame dell'agente della riscossione. In Cassazione il contribuente proponeva un solo motivo di ricorso. La Corte, però, ha ritenuto preliminarmente che il ricorso originario fosse inammissibile per difetto di interesse ad agire, alla luce dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, che consente l'impugnazione dell'estratto di ruolo solo in ipotesi tassative: pregiudizio per partecipare a procedure di appalto, per riscuotere somme dovute dalla pubblica amministrazione, oppure per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. Poiché nel caso concreto tali presupposti non risultavano allegati o provati, è stato dichiarato il difetto di interesse. La Corte ha richiamato anche la giurisprudenza di legittimità e costituzionale sulla sopravvenuta applicabilità della norma ai giudizi pendenti e sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale già decise.
Norme richiamate
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
L'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dalla norma, quando il contribuente dimostri uno specifico pregiudizio.
Cass., Sez. U, n. 26283/2022
La disciplina sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti.
Corte cost. n. 190/2023
Le questioni di legittimità costituzionale sulla non impugnabilità diretta dell'estratto di ruolo fuori dai casi previsti sono state ritenute inammissibili, spettando al legislatore ogni eventuale modifica del sistema.
Corte cost. ord. n. 80/2024
Conferma dell'orientamento di inammissibilità delle questioni costituzionali concernenti il regime dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Cass., Sez. U, n. 12637/2008
La mancanza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile se non quando il contribuente dimostri uno dei pregiudizi specificamente indicati dalla disciplina sopravvenuta: la mera contestazione della mancata notifica della cartella o della legittimità della pretesa non basta.
- La sopravvenienza normativa che limita l'azione avverso l'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi in corso, incidendo sul contenuto attuale dell'interesse ad agire.
- Il difetto di interesse ad agire determina l'inammissibilità del ricorso ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
- In materia di estratto di ruolo, la prova del concreto pregiudizio richiesto dalla legge è necessaria per radicare l'interesse all'impugnazione.
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