Cassazione Civile, Ordinanza n. 07051/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un dottore commercialista aveva chiesto, con domanda tardiva, l'ammissione al passivo di un fallimento per euro 25.000 a titolo di compenso professionale, dedotto come credito in prededuzione. Il credito era fondato su un incarico asseritamente conferito con scrittura del 21 gennaio 2013 per svolgere un'analisi economico-finanziaria e patrimoniale della società in vista di una domanda di concordato preventivo poi sfociata in fallimento. Il giudice delegato aveva negato l'ammissione per mancanza di data certa della lettera d'incarico; il tribunale, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., aveva rigettato l'opposizione ritenendo non provato né l'effettivo svolgimento dell'attività professionale né la data certa della scrittura, reputando inidonea la documentazione prodotta e non ammissibile la prova testimoniale richiesta. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: (1) violazione dell'art. 2704 c.c. per non avere il tribunale valorizzato elementi documentali idonei a provare l'anteriorità della scrittura rispetto al fallimento; (2) violazione degli artt. 2721 e 2724 c.c. per il diniego della prova testimoniale; (3) nullità per omessa motivazione sulla mancata ammissione della prova per testi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisiva la mancata censura della ratio decidendi posta a base del decreto impugnato, cioè il rilievo secondo cui il creditore non aveva fornito prova dell'effettivo svolgimento dell'incarico professionale, profilo autonomamente sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda di insinuazione. Poiché tale ratio non era stata specificamente attaccata, i motivi relativi alla data certa della scrittura e all'ammissibilità della prova testimoniale non erano idonei a scalfire la decisione. La Corte ha inoltre osservato che l'irrilevanza della prova per testi può risultare implicitamente dalla ratio decidendi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina l'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore escluso.
la data della scrittura privata è opponibile ai terzi/fallimento solo se assistita da data certa o da fatti equipollenti idonei a dimostrarne l'anteriorità.
la prova testimoniale è soggetta ai limiti di ammissibilità previsti dalla norma e alla valutazione del giudice in relazione alla controversia.
la prova per testimoni può essere ammessa nei casi eccezionali previsti dalla norma, anche in presenza di principio di prova scritta.
la motivazione del provvedimento deve essere esistente e riconoscibile; la censura è infondata se la motivazione sulla prova è desumibile dalla ratio decidendi.
art. 111 comma 6 Cost.
è richiamato quale parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
dedotto come vizio processuale per nullità del decreto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi in tema di data certa e prova dell'incarico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto/inammissibilità, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile se non censura tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata, poiché ciascuna di esse è di per sé sufficiente a sorreggerla.
- In tema di insinuazione al passivo fallimentare di un credito professionale fondato su incarico scritto, non basta discutere la data certa della scrittura se il giudice ha anche escluso, con autonoma ratio, la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività dedotta a fondamento del credito.
- La contestazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale è inefficace se la prova è comunque resa irrilevante dalla ratio decidendi che esclude un presupposto logico-prima facie decisivo della domanda.
- La motivazione del diniego probatorio può essere anche implicita, quando dalla struttura della decisione emerge con chiarezza che la prova richiesta non avrebbe inciso sull'esito della controversia.
- Per l'opponibilità al fallimento di una scrittura privata rileva la prova della data certa, eventualmente mediante fatti equipollenti idonei a stabilire in modo sicuro l'anteriorità del documento.
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