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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29932/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato la richiesta di riesame contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di Brindisi del 18.10.2022 che aveva applicato gli arresti domiciliari ad Andrea Tantalo per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (con riferimento alla fornitura di stent coronarici all'ASL di Brindisi). I difensori hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 274 c.p.p. (attualità del pericolo di reiterazione) e vizio di motivazione, perché il Tribunale avrebbe dedotto il pericolo di recidiva in modo apodittico nonostante i fatti contestati fossero solo due e risalenti a oltre due anni prima, i contatti con il corrotto erano cessati, e vi erano fatti concreti (revoca dei poteri, destituzione dal CdA, recesso dal contratto di agenzia, cancellazione dal registro agenti) che escludevano la possibilità di reiterazione; 2) violazione dell'art. 275 c.p.p. e vizio di motivazione nella scelta della misura, perché il Tribunale non ha adeguatamente valutato misure meno afflittive e non ha motivato perché gli arresti domiciliari fossero necessari. Il PM aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all'art. 274 c.p.p., censurando il Tribunale del riesame per non aver effettuato una valutazione prognostica adeguata e per essersi basato su argomentazioni meramente congetturali e astratte, senza considerare in modo specifico il mutamento della situazione lavorativa (revoca dei poteri, destituzione, recesso contrattuale) e l'assenza di elementi concreti di reiterazione. La Corte ha affermato che la qualifica di agente di commercio, di per sé, non è sufficiente a dimostrare l'attualità del pericolo di recidiva. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e la misura cautelare degli arresti domiciliari è stata dichiarata cessata, disponendosi l'immediata liberazione del Tantalo, se non detenuto per altra causa.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per i motivi di ricorso in Cassazione; utilizzata per inquadrare le censure sulla violazione di norme sostanziali e sul vizio della motivazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica concreta, che consideri modalità della condotta, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale; non è necessario l'imminenza di specifiche occasioni, ma serve un concreto e attuale rischio di recidiva desumibile da elementi oggettivi e soggettivi

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri per la scelta della misura cautelare e l'obbligo di valutare la misura meno afflittiva idonea; nel caso lo specifico motivo relativo a questa norma non è stato deciso per manifesta insussistenza delle esigenze cautelari

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Richiamata come riforma della disciplina delle misure cautelari personali che ha orientato l'interpretazione dell'art. 274 c.p.p. verso una valutazione prognostica approfondita

  • art. 23 d.l. n. 137/2020 (conv. in legge n. 176/2020) e collegati

    comma 8 e successive proroghe indicated in motivazione

    Richiamati in relazione alla disciplina della trattazione scritta del giudizio di cassazione durante il periodo emergenziale; attengono alle modalità procedurali del giudizio

Massime di principio

  • Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c) c.p.p.) richiede una valutazione prognostica concreta e motivata che consideri sia elementi soggettivi (personalità, storia dell'indagato) sia oggettivi (mutamenti delle condizioni di vita o lavorative, cessazione dei rapporti che consentivano la commissione del reato).
  • La mera qualifica professionale o lo status (es. essere agente di commercio) non è di per sé sufficiente a giustificare la permanenza del pericolo di recidiva; è necessario dimostrare come tale status concretamente renda probabile la reiterazione.
  • Quando il giudice del riesame si fonda su argomentazioni generiche o congetturali senza collegarle a fatti concreti emergenti dagli atti, la decisione cautelare può essere annullata dalla Cassazione; la valutazione deve essere particolarmente approfondita se è trascorso tempo dai fatti contestati.
  • Il cambiamento oggettivo della situazione lavorativa dell'indagato (revoca di poteri, destituzione, recesso contrattuale, cancellazione da registri professionali) è elemento decisivo che può ridurre o escludere l'attualità del pericolo di reiterazione e va esaminato esplicitamente dal giudice delle misure.
  • La Corte può annullare senza rinvio un'ordinanza cautelare quando ravvisi l'obiettiva assenza dei margini minimi per ritenere concreta e attuale la necessità della misura; in tali casi può disporre la cessazione immediata della misura cautelare.

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