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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11214/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che confermò, in gran parte, la condanna inflitta dal Tribunale di Crotone per vari reati di bancarotta (fra cui bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e impropria da operazioni dolose). Il ricorrente articolava sette motivi: (1) nullità per inesatta applicazione delle norme sulle contestazioni suppletive (artt. 516-518 c.p.p.) e violazione del diritto di difesa; (2) genericità e indeterminatezza della contestazione relativa alla cosiddetta bancarotta fiscale e lesione del diritto di difesa; (3) inutilizzabilità di alcune dichiarazioni e di un verbale acquisito dopo la modifica dell'imputazione e illegittima integrazione probatoria (art. 441 c.p.p.); (4) carenza e illogicità della motivazione e mancata prova della prevedibilità del dissesto in relazione alla bancarotta impropria da operazioni dolose (artt. 216, 223 r.d. n. 267/1942); (5) carenza di prova e motivazione quanto al dolo e alla qualità di amministratore di fatto in relazione alle distrazioni patrimoniali; (6) carenza di prova e di motivazione sul dolo specifico per la bancarotta documentale (distruzione/occultamento delle scritture contabili); (7) errore motivazionale e mancata considerazione di circostanze attenuanti ai sensi degli artt. 62-bis e 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibile la parte del primo motivo relativa alla prima volta dedotta violazione dell'art. 518 c.p.p. e dichiarando inammissibili o manifestamente infondati gli altri profili sollevati. In sintesi: la nullità dedotta è stata ritenuta sanata dalla richiesta del rito abbreviato (art. 439, comma 6-bis c.p.p.) e comunque la contestazione suppletiva era ammissibile perché fondata su elementi già acquisiti (relazione del curatore e atti d'indagine). La Corte ha ritenuto irrilevante che alcuni verbali siano stati acquisiti dopo la contestazione suppletiva, non essendo necessario che i reati tributari fossero già oggetto di procedure penali autonome. Quanto al merito, la Cassazione ha condiviso la valutazione dei giudici di merito: era provata la condotta dolosa (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omissione contributiva/tributaria sistematica), l'aggravamento del dissesto era prevedibile e la qualifica di amministratore di fatto di Muto è correttamente desunta dalle circostanze (gestione del parco veicoli, rapporti con clienti/fornitori, comportamenti concordanti con le dichiarazioni raccolte). La distruzione/occultamento delle scritture è stata ritenuta funzionale a nascondere le condotte illecite. Sul piano sanzionatorio la Cassazione ha ritenuto non sindacabile la valutazione di merito circa l'esclusione delle attenuanti generiche. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso e conferma, nella sostanza, delle pronunce di merito.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c) ed e); comma 3

    Norma usata per inquadrare i motivi di ricorso e valutare inammissibilità quando nuove censure non siano già state sollevate in sede di gravame

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Consente la modifica dell'imputazione anche dopo l'apertura del dibattimento; la Corte ha ritenuto ammissibile la contestazione suppletiva fondata su atti già acquisiti

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Regola la contestazione di reati concorrenti o circostanze aggravanti; la Corte ha affermato la sua applicabilità anche quando le prove definitive emergono nel corso dell'istruttoria, purché fondate su atti già in possesso del PM

  • art. 518 cod. proc. pen.

    Norma che richiede consenso dell'imputato per nuove contestazioni quando si tratti di fatti diversi; la Corte ha ritenuto che tale doglianza non fosse stata tempestivamente sollevata e sia inammissibile in cassazione

  • art. 439 cod. proc. pen.

    La richiesta del rito abbreviato può sanare alcune nullità di regime intermedio; la Corte ha ritenuto applicabile tale sanatoria

  • art. 441 cod. proc. pen.

    Poteri istruttori del giudice; la Corte ha ritenuto legittima l'integrazione probatoria disposta in funzione delle esigenze processuali e alla luce degli atti già acquisiti

  • art. 216 r.d. n. 267/1942 (I. fall.)

    Disciplina della bancarotta fraudolenta; richiede valutazione del nesso causale e del dolo, che la Corte ha ritenuto dimostrati in base alle risultanze probatorie

  • art. 223 r.d. n. 267/1942 (I. fall.)

    Si riferisce alle operazioni dolose (abusi di gestione) che possono aggravare il dissesto; la Corte ha ritenuto che la condotta fiscale contributiva sistematicamente omissiva integri tale fattispecie

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferimento alle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto che la valutazione del merito circa la loro esclusione sia insindacabile se non contraddittoria

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione delle attenuanti/pecche; la Corte ha ricordato che il giudice del merito deve motivare sugli elementi decisivi e tale valutazione non è rimessa al sindacato di legittimità salvo illogicità

  • art. 40 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato; applicato per ritenere possibile responsabilità di amministratore di fatto per condotte poste in essere da altri amministratori quando mancata vigilanza agevola il reato

Massime di principio

  • La contestazione suppletiva è ammissibile anche dopo l'apertura del dibattimento se si fonda su atti già in possesso del pubblico ministero; l'acquisizione successiva di documenti probatori non rende automaticamente nulla la modificazione dell'imputazione
  • La richiesta del rito abbreviato può sanare alcune nullità intermedie relative alla contestazione; eccezioni non sollevate tempestivamente possono risultare inammissibili in Cassazione
  • Nelle fattispecie di bancarotta fiscale impropria conta la condotta complessiva che abbia aggravato il dissesto: non è necessario che gli illeciti tributari siano già stati giudicati in altro procedimento penale
  • La qualifica di amministratore di fatto può essere riconosciuta sulla base di una significativa e continuativa attività gestionale anche dopo la cessazione formale dell'incarico; chi esercita poteri o cura settori rilevanti può essere ritenuto responsabile penalmente
  • La distruzione o mancata conservazione delle scritture contabili è di norma funzionale a occultare condotte illecite e può concorrere a formare il convincimento sul dolo specifico
  • Le questioni relative alle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena sono valutazioni di merito il cui sindacato in Cassazione è limitato: sono verificabili solo se la motivazione è contraddittoria, mancante o manifestamente illogica

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