Cassazione Penale, Ordinanza n. 17700/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento cautelare reale, il giudice per le indagini preliminari aveva prima omesso di convalidare il sequestro preventivo disposto d'urgenza dal pubblico ministero e poi rigettato la successiva richiesta di sequestro, ritenendo insussistente il fumus del reato di turbativa d'asta aggravata dal metodo mafioso contestato a due indagati. La persona offesa aveva proposto appello deducendo l'abnormità del provvedimento e la mancata considerazione dei gravi indizi del reato; il Tribunale aveva respinto l'appello. Con il ricorso per cassazione la persona offesa ha insistito sulla propria legittimazione quale soggetto direttamente leso e ha censurato la motivazione con cui era stata esclusa la sussistenza del reato e, conseguentemente, del presupposto del sequestro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da soggetto privo di legittimazione all'impugnazione. Ha affermato che, in materia di sequestro preventivo, quando la richiesta del pubblico ministero venga respinta dal giudice, i rimedi dell'appello e del ricorso per cassazione spettano esclusivamente al pubblico ministero. La persona offesa non è legittimata a impugnare il provvedimento che disattende la richiesta di sequestro, poiché la legittimazione dei soggetti privati prevista dagli artt. 325 e 322-bis c.p.p. presuppone l'avvenuta adozione del sequestro e il conseguente interesse alla restituzione del bene. La Corte ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
il diritto di impugnare spetta soltanto a chi è espressamente legittimato dalla legge
l'impugnazione proposta da chi non è legittimato è inammissibile e l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
coordina la causa di inammissibilità relativa alla mancanza di legittimazione
individua i soggetti legittimati a ricorrere per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo
per l'appello cautelare reale, la legittimazione spetta al pubblico ministero, all'imputato e difensore, alla persona cui le cose sono state sequestrate e a chi avrebbe diritto alla restituzione
il sequestro preventivo è misura richiesta dal pubblico ministero per evitare che la libera disponibilità della cosa aggravi o protragga le conseguenze del reato o agevoli altri reati
consente la declaratoria di inammissibilità con procedura senza formalità nei casi manifesti
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo, la persona offesa non è legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione avverso il provvedimento che respinge la richiesta del pubblico ministero.
- La legittimazione dei soggetti privati prevista per le impugnazioni cautelari reali presuppone l'adozione di un provvedimento di sequestro già esistente, poiché solo allora è attuale l'interesse alla restituzione del bene.
- Se il giudice disattende la richiesta di sequestro preventivo, il potere di impugnazione spetta esclusivamente al pubblico ministero, non essendo configurabile una surroga processuale della persona offesa nell'iniziativa cautelare pubblica.
- Gli interessi risarcitori della persona offesa rispetto ai beni non sequestrati devono trovare tutela nelle azioni civilistiche e nei relativi strumenti cautelari, non attraverso l'impugnazione del diniego di sequestro preventivo.
- La proposizione dell'impugnazione da parte di soggetto privo di legittimazione integra una causa di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio.
Come è indicizzato
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