Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14709/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso introduceva questioni di fatto già definite dalla sentenza impugnata e che correttamente era stata esclusa la sussistenza di circostanze idonee a scriminare la condotta di evasione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per evasione. Dal contenuto dell'ordinanza emerge che il ricorso mirava a contestare la ricostruzione dei fatti e, in particolare, a sostenere la presenza di circostanze idonee a scriminare la condotta di evasione. La Corte di cassazione ha però ritenuto che le doglianze fossero inammissibili perché riproponevano questioni di fatto già ampiamente esaminate e risolte nel giudizio di merito, senza evidenziare reali vizi di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma richiamata implicitamente dalla contestazione di evasione; la Corte conferma la valutazione di merito sull'assenza di cause di scriminazione della condotta evasiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre questioni di fatto già compiutamente valutate dai giudici di merito, senza denunciare un effettivo vizio di legittimità.
  • In tema di evasione, la deduzione di circostanze scriminanti deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha escluso in modo coerente la loro sussistenza, la censura che mira solo a una diversa lettura del fatto è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.