Cassazione Penale, Ordinanza n. 14709/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso introduceva questioni di fatto già definite dalla sentenza impugnata e che correttamente era stata esclusa la sussistenza di circostanze idonee a scriminare la condotta di evasione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per evasione. Dal contenuto dell'ordinanza emerge che il ricorso mirava a contestare la ricostruzione dei fatti e, in particolare, a sostenere la presenza di circostanze idonee a scriminare la condotta di evasione. La Corte di cassazione ha però ritenuto che le doglianze fossero inammissibili perché riproponevano questioni di fatto già ampiamente esaminate e risolte nel giudizio di merito, senza evidenziare reali vizi di legittimità.
Norme richiamate
Norma richiamata implicitamente dalla contestazione di evasione; la Corte conferma la valutazione di merito sull'assenza di cause di scriminazione della condotta evasiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre questioni di fatto già compiutamente valutate dai giudici di merito, senza denunciare un effettivo vizio di legittimità.
- In tema di evasione, la deduzione di circostanze scriminanti deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha escluso in modo coerente la loro sussistenza, la censura che mira solo a una diversa lettura del fatto è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
Come è indicizzato
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