Cassazione Penale, Ordinanza n. 06892/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando da un lato la genericità del primo motivo ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., dall'altro la manifesta infondatezza del secondo motivo relativo alle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 20/06/2024. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale per i reati contestati; la Corte lo ha ritenuto privo di specificità perché sostanzialmente reiterativo delle stesse censure di fatto già esaminate e disattese in appello, in particolare quanto all'attendibilità delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria e all'individuazione dell'imputato come autore dei reati. Il secondo motivo denunciava violazione di legge e difetto di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte lo ha reputato manifestamente infondato, richiamando il principio per cui il diniego può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, senza necessità di confutare singolarmente tutte le allegazioni difensive.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso, derivante dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base dell'impugnazione, determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 591, comma 1, lett. c)
Riferimento al codice di rito quale base normativa dell'inammissibilità per difetto di specificità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a riproporre censure di fatto già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
- La specificità del motivo richiede una reale correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e le ragioni di censura sviluppate nel ricorso.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato in modo sintetico, purché il giudice dia conto degli elementi negativi ritenuti decisivi o della mancanza di elementi positivi; non è necessaria la confutazione analitica di ogni deduzione difensiva.
- La manifesta infondatezza di un motivo sul trattamento sanzionatorio o sulle attenuanti non impedisce la declaratoria di inammissibilità dell'intero ricorso quando almeno un motivo sia privo di specificità o comunque inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06788/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06858/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06860/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06861/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06862/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06864/2025 del 19/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →