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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37886/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della determinazione della pena per i reati di detenzione di stupefacente, riciclaggio e detenzione di armi e munizioni; il ricorrente deduceva un vizio di motivazione relativo al calcolo della pena, contestando in particolare il riferimento del giudice di primo grado all'art. 73, comma 3, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (anziché alla disciplina attenuata), e chiedeva che la detenzione di 8 g di cocaina fosse derubricata ai sensi dell'art. 73, comma 5, per poi calcolare gli aumenti per continuazione

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato adeguatamente: l'ipotesi attenuata prevista dal comma 5 non era applicabile in considerazione della detenzione complessiva di oltre 47 kg di hashish e della pluralità di condotte; la valutazione discrezionale del quantum di pena era condivisibile e non ravvisava vizi manifesti; il riferimento al comma 3 nel provvedimento di primo grado è stato considerato un refuso privo di incidenza sulla comprensibilità della motivazione e sulla corretta individuazione del fatto e della pena. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 3

    Richiamato nel provvedimento di primo grado per errore formale; la Corte ha ritenuto il richiamo un refuso che non impedisce la comprensione della motivazione né la quantificazione della pena quando la valutazione complessiva del fatto è chiara

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    Prevede l'ipotesi attenuata per modica quantità (applicabile, in linea di principio, a singole condotte di scarso rilievo). La Corte ha ritenuto tale attenuazione inapplicabile qui, poiché la vicenda comprendeva la detenzione complessiva di oltre 47 kg di hashish e varie condotte, rendendo la fattispecie complessivamente grave

Massime di principio

  • Un refuso formale nella citazione della norma (es. richiamo a comma diverso) non invalida la motivazione se il giudice ha comunque descritto compiutamente i fatti e le ragioni della determinazione della pena
  • L'eventuale riconoscimento dell'ipotesi attenuata per una singola detenzione di modica quantità può essere escluso quando, nella valutazione complessiva, emergono altre condotte e quantitativi che dimostrano la maggiore gravità dell'attività illecita
  • Le scelte discrezionali del giudice in materia di determinazione del quantum di pena sono sindacabili in Cassazione solo se sussistono vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà
  • Per ottenere la derubricazione o l'applicazione di attenuanti speciali il ricorrente deve mostrare in modo convincente che la fattispecie rientra nei presupposti normativi (es. esclusività della modica quantità), non può limitarsi a censurare errori formali senza provare l'effettivo pregiudizio
  • In caso di ricorso infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle ammende

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