Sentenza del 08/07/2015 n. 6322 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - SENTENZA N. 37/2015 CORTE COSTITUZIONALE - Sottoscrizione dell'accertamento - Delega a dirigente - Non necessaria - Delega a funzionario della carriera direttiva - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità dell'avviso di accertamento sottoscritto da un soggetto diverso dal capo dell'ufficio. Il contribuente sosteneva che la delega fosse valida soltanto se conferita a un dirigente. La Corte ha chiarito che, ai sensi degli articoli 42 del d.P.R. n. 600/1973 e 56 del d.P.R. n. 633/1972, l'atto deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio oppure da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato; non è quindi indispensabile che il delegato abbia qualifica dirigenziale.
La decisione
L'avviso di accertamento è nullo se manca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un impiegato della carriera direttiva validamente delegato. Quando la firma non proviene dal titolare dell'ufficio, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare, in caso di contestazione, l'esistenza della delega e il corretto esercizio del potere sostitutivo. La delega può pertanto essere conferita anche a un funzionario della carriera direttiva e non necessariamente a un dirigente.
Norme richiamate
Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento deve recare la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La norma consente la sottoscrizione dell'avviso non solo al capo dell'ufficio, ma anche a un impiegato della carriera direttiva munito di delega. La qualifica dirigenziale non è necessaria.
Art. 56 del d.P.R. n. 633/1972
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La disciplina prevista per gli accertamenti IVA ammette la delega a funzionari della carriera direttiva, purché la delega provenga dal titolare dell'ufficio e sia dimostrabile.
Massime di principio
- La sottoscrizione dell'avviso di accertamento è un requisito essenziale: in mancanza della firma del capo dell'ufficio o di un delegato legittimato, l'atto può essere dichiarato nullo.
- La delega di firma non deve necessariamente essere conferita a un dirigente; può essere sufficiente la qualifica di funzionario appartenente alla carriera direttiva.
- Se il contribuente contesta la legittimazione del firmatario, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza e la validità della delega, nonché il corretto esercizio del potere sostitutivo.
- La contestazione non può basarsi soltanto sul fatto che il firmatario non sia dirigente: occorre verificare la sua qualifica, l'effettiva esistenza della delega e la riferibilità della firma all'ufficio competente.
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