Cassazione Civile, Ordinanza n. 28951/2025 del 02/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro svolto da un meccanico presso l'officina del datore di lavoro dall'aprile 2004 al marzo 2011. La Corte d'appello, in riforma parziale della decisione di primo grado, ha ritenuto provata la natura subordinata del rapporto, ha respinto l'eccezione di prescrizione e ha condannato il datore di lavoro al pagamento di differenze retributive e trattamento di fine rapporto per complessivi euro 55.437,52 oltre accessori. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente sulla natura subordinata del rapporto e per omessa verifica degli elementi costitutivi della subordinazione; con il secondo ha dedotto, ai sensi degli artt. 360, comma 1, nn. 4, 5 e 3 c.p.c., travisamento della prova, omessa pronuncia su fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse mal valutato le risultanze istruttorie e le deposizioni testimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero, in sostanza, dirette a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza d'appello non era apparente né incomprensibile, ma adeguata e conforme al nuovo perimetro del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; la Corte territoriale aveva infatti accertato, con motivazione sufficiente, che il lavoratore aveva svolto senza soluzione di continuità attività di meccanico alle dipendenze del datore di lavoro, presso la sua officina, con orario di otto ore giornaliere per cinque giorni la settimana. Non essendo ravvisabili errori di diritto nella valutazione delle prove né omissioni decisive, il ricorso è stato respinto. Non sono state liquidate spese verso l'intimato, che non aveva svolto difese. In applicazione dell'art. 380-bis c.p.c. e dell'art. 96, comma 4, c.p.c., il ricorrente è stato condannato a versare euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012
il vizio denunciabile in cassazione riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il minimo costituzionale della motivazione apparente o incomprensibile
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
le censure richiedono un effettivo errore di diritto, un vizio processuale o l'omesso esame di un fatto decisivo, non una mera richiesta di rivalutazione del merito
la loro violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali, ignora prove legali o attribuisce piena prova a elementi valutabili liberamente; non se si contesta la sola valutazione delle prove
la valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la selezione delle prove più convincenti appartengono al giudice di merito
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale; il vizio sussiste solo se manca del tutto o è meramente apparente, perplessa o incomprensibile
la definizione conforme alla proposta accelerata consente la valutazione della manifesta infondatezza e rileva ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c.
la mancata adesione alla proposta poi confermata può integrare un'ipotesi normativa di abuso del processo e giustificare la condanna aggravata
in caso di decisione conforme alla proposta accelerata, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
il patrocinio a spese dello Stato non esonera la parte soccombente dalle somme eventualmente dovute a titolo di condanna processuale
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito; il controllo di legittimità resta limitato ai soli vizi tipizzati.
- Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. post-riforma riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque valutato.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera attendibilità o persuasività delle prove apprezzate dal giudice di merito, ma solo nei casi in cui il giudice abbia utilizzato prove estranee al processo, abbia violato il regime delle prove legali o abbia attribuito valore di piena prova a elementi che non lo consentono.
- L'accertamento della subordinazione del rapporto di lavoro, quando sorretto da motivazione congrua e basato su elementi istruttori valutati dal giudice di merito, non è censurabile in cassazione come mera diversa lettura delle prove.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la scelta delle prove ritenute decisive appartengono al giudice di merito, che non è tenuto a confutare analiticamente tutte le prove contrarie non accolte.
- rami
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