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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15907/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cangiano ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 24.10.2022, con la quale era stata rigettata la richiesta di liberazione anticipata per il periodo 17.3.2019 - 17.3.2020. Il difensore aveva riservato i motivi all'atto di reclamo presentato tempestivamente dal detenuto e, successivamente, il 31.10.2022 aveva trasmesso tramite PEC i motivi di reclamo al Tribunale. Il Tribunale aveva però ritenuto il reclamo inammissibile perché i motivi non risultavano prodotti, limitandosi alla sola dichiarazione di impugnazione con riserva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che dalla documentazione prodotta (atto di impugnazione contenente le specifiche censure e la ricevuta di avvenuta consegna della PEC del 31.10.2022) risulta comprovata la tempestiva trasmissione dei motivi di reclamo da parte del difensore. Il Tribunale aveva travisato il dato di fatto e non aveva tenuto conto della prova di ricezione. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 69-bis ord. pen.

    La Corte interpreta l'art. 69-bis nell'ottica secondo cui la riserva dei motivi al difensore e la loro successiva trasmissione, se effettuata tempestivamente e comprovata (ad es. tramite ricevuta PEC), devono essere considerate ai fini dell'ammissibilità del reclamo; il mancato esame di tale prova da parte del Tribunale costituisce travisamento del fatto.

Massime di principio

  • La riserva dei motivi al difensore è ammissibile: se il detenuto propone tempestivamente il reclamo e riserva i motivi al difensore, questi può poi trasmetterli; la trasmissione deve essere tempestiva e documentata.
  • La prova di avvenuta ricezione della documentazione (es. ricevuta PEC) è determinante per l'ammissibilità: i giudici devono verificare effettivamente tali prove prima di dichiarare l'inammissibilità.
  • Se il Tribunale dichiara l'inammissibilità nonostante la produzione di prova di trasmissione dei motivi, è possibile il ricorso per cassazione per travisamento del fatto.
  • È consigliabile che il difensore utilizzi canali tracciabili (PEC con ricevuta) e conservi la documentazione di avvenuta consegna per poterla esibire in sede di impugnazione.
  • In situazioni analoghe il corretto approccio del giudice è esaminare la data e l'effettiva ricezione dei motivi riservati prima di pronunciarsi sull'ammissibilità del reclamo.

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