Ordinanza n. 1198/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione A) Provvedimento di D.A.SPO. Prot. n. Cat. 2^ - -OMISSIS- del -OMISSIS- del Questore della Provincia di Salerno, notificato al ricorrente in data -OMISSIS- B) Provvedimento di D.A.SPO. Prot. n. Cat. 2^ - -OMISSIS- del -OMISSIS- del Questore della Provincia di Salerno, notificato al ricorrente in data-OMISSIS-; C) Provvedimento di D.A.SPO. Prot. n. Cat. 2^ - -OMISSIS- del -OMISSIS- del Questore della Provincia di Salerno, notificato al ricorrente in data-OMISSIS-; tutti di uguale contenuto e durata, con i quali è stato disposto nei confronti degli stessi, il divieto di accedere “su tutto il territorio nazionale, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico della F.I.G.C. programmate dai campionati nazionali e regionali, comprese le partite amichevoli e della nazionale italiana” per il periodo di anni TRE a decorrere dalla data di notifica di ciascun provvedimento, precisando che “Il divieto di cui sopra, in occasione delle partite casalinghe della squadra di calcio della -OMISSIS-, si estende, da tre ore prima a tre ore dopo la disputa delle partite, alle seguenti strade adiacenti lo stadio -OMISSIS-” di -OMISSIS- -OMISSIS-”; D) degli atti preordinati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti del Questore di Salerno recanti divieto di accesso alle manifestazioni sportive e alle strade adiacenti lo stadio per tre anni
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, tre provvedimenti di D.A.SPO. di contenuto e durata analoghi. Nel corso del giudizio hanno chiesto di depositare quattro file video in formato AVI, di dimensioni comprese tra 178 MB e 478 MB, rappresentando l'impossibilità tecnica di procedere al deposito telematico ordinario poiché i file eccedevano il limite dimensionale di 300 MB previsto dal sistema. L'istanza è stata proposta ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.a. e dell'art. 9, commi 8 e 8-bis, dell'Allegato 1 alle regole tecniche del processo amministrativo telematico.
La decisione
Il TAR ha autorizzato eccezionalmente il deposito dei quattro file video, ritenendo comprovate le ragioni di ordine informatico e necessaria l'acquisizione dei documenti ai fini della decisione. Il deposito dovrà avvenire entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, utilizzando prioritariamente le modalità previste dalle regole tecniche del PAT, mediante modulistica o upload; in subordine, potrà essere effettuato presso l'Ufficio ricevimento ricorsi su DVD o chiavetta USB, in cinque copie. L'Ufficio ricevimento ricorsi, con l'ausilio dell'Ufficio informatica, dovrà verificare sicurezza e compatibilità dei supporti con il sistema informativo della giustizia amministrativa e la presenza dell'attestazione di conformità, acquisire nel fascicolo telematico l'indice sottoscritto dalla parte depositante e distribuire le copie secondo le modalità indicate. La decisione sulla domanda cautelare non è stata definita: è stata fissata la camera di consiglio del 21 luglio 2026 per il prosieguo della fase cautelare. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei ricorrenti.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo, nel contesto dell'acquisizione dei documenti necessari alla decisione.
il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito telematiche
Consente, in presenza di presupposti motivati, di derogare alle modalità telematiche ordinarie di deposito.
art. 9, commi 8 e 8-bis, Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 9 maggio 2025
nel corso del giudizio, il giudice può, per eccezionali e comprovate ragioni tecniche preclusive del deposito telematico ordinario, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti
Il deposito alternativo è autorizzabile solo per eccezionali e comprovate ragioni tecniche; il mero superamento dei limiti dimensionali non basta se il file è divisibile o comprimibile, mentre può giustificare la deroga quando tali soluzioni non risultano praticabili e il documento è rilevante ai fini della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità delle parti interessate in relazione al trattamento di dati personali particolari.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può autorizzare eccezionalmente il deposito di documenti su supporto informatico diverso dal canale telematico ordinario quando siano dimostrate specifiche ragioni tecniche che impediscono il deposito ordinario e l'acquisizione del documento sia necessaria ai fini della decisione.
- Il superamento del limite dimensionale di upload non costituisce, di per sé, una ragione tecnica eccezionale se il documento può essere suddiviso in più parti o compresso; la deroga può essere ammessa quando tali soluzioni non siano praticabili e l'impedimento tecnico sia concretamente comprovato.
- L'autorizzazione al deposito su supporto fisico può essere subordinata alla verifica, da parte degli uffici giudiziari competenti, della sicurezza e compatibilità del materiale con il sistema informativo della giustizia amministrativa, nonché alla produzione di copie sufficienti per il collegio, le parti e la segreteria.
Come è indicizzato
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