Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 212/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di proroga dei termini di custodia cautelare emesso il 07/07/2021, denunciando violazione dell'art. 303 cod. proc. pen. (contestazione della legittimità della proroga della custodia cautelare).

La decisione

Il ricorrente, con atto del 20/10/2021 sottoscritto anche dal difensore, ha rinunciato al ricorso. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo tuttavia assente un comportamento colposo della parte nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamo alla Corte cost. n. 186/2000). È stato inoltre incaricato l'ufficio di cancelleria degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen., dato lo stato di detenzione del Morabito.

Norme richiamate

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dall'impugnante come presunta violata: disciplina i requisiti e le condizioni per la proroga della custodia cautelare; dalla sentenza si evince che la contestazione sul suo mancato rispetto è stata resa inefficace dalla successiva rinuncia all'impugnazione.

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Regola gli effetti della rinuncia all'impugnazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in forza della rinuncia resa dal ricorrente e dal suo difensore.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente di disporre le spese e, in casi pertinenti, il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma equitata in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Prevede adempimenti della cancelleria relativi a soggetti detenuti; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti, in ragione dello stato di detenzione del ricorrente.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per precisare che, in assenza di elementi che dimostrino colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria deve essere commisurata equamente; la Corte ha quindi ridotto/quantificato la somma in euro 500,00.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa all'impugnazione, anche se depositata dopo la proposizione del ricorso, determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 589 c.p.p.; questo rende inoperante la valutazione del merito delle censure originarie.
  • La rinuncia sottoscritta anche dal difensore è efficace e vincolante: la Corte non entra nel merito ma dichiara l'inammissibilità e applica le conseguenze processuali previste dalla legge.
  • In caso di inammissibilità dovuta a rinuncia, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., disporre un versamento alla Cassa delle ammende; tuttavia la misura della somma è valutata equitativamente e può essere attenuata se non emergono elementi di colpa o mala fede.
  • Se il ricorrente è detenuto, la cancelleria deve eseguire gli adempimenti previsti dalle disposizioni di attuazione (art. 94 disp. att.) per informare o rendere esecutive le determinazioni giudiziarie nei confronti dell'interessato.
  • Proceduralmente, chi intende contestare la proroga della custodia cautelare (art. 303 c.p.p.) deve evitare la rinuncia se vuole che il giudice valuti il merito; la rinuncia impedisce qualsiasi chance di ottenere accertamenti sulla legittimità della proroga.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.