Cassazione Civile, Sentenza n. 10688/2020 del 05/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione doganale)
La controversia
La società aveva impugnato due atti: l’avviso di rettifica dell’accertamento, diretto a recuperare dazi antidumping non versati, e l’atto di contestazione delle sanzioni per l’asserita evasione doganale. Le merci, fibre di vetro, erano state dichiarate di provenienza thailandese, ma un’indagine dell’OLAF aveva accertato che erano originarie della Cina e soltanto spedite dalla Thailandia. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, riuniti i ricorsi, li aveva accolti. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata il 20 settembre 2017, aveva confermato la decisione: aveva ritenuto che la rettifica comportasse un’applicazione retroattiva della disciplina e che non fosse provato che l’importatore potesse sospettare l’origine effettiva delle merci, ai fini dell’esimente prevista dall’art. 220 del codice doganale comunitario. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, esaminati congiuntamente: il primo denunciava la violazione della disciplina europea sui dazi antidumping, sostenendo che fosse applicabile il regolamento vigente al momento dell’importazione e che non vi fosse applicazione retroattiva; il secondo denunciava la violazione dell’art. 220 del codice doganale comunitario, dell’art. 199 del relativo regolamento di applicazione e dell’art. 2697 c.c., contestando il riconoscimento della buona fede e l’errata distribuzione dell’onere probatorio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito quanto al recupero dei dazi: non vi era applicazione retroattiva, poiché il recupero riguardava dazi antidumping già previsti dal regolamento n. 791/2011 al momento dell’importazione del 7 marzo 2012, indebitamente non applicati in forza della dichiarazione non veritiera sull’origine. Ha quindi confermato l’avviso di rettifica del 28 luglio 2014, prot. n. 33257, e respinto il ricorso originario della contribuente su tale pretesa. Ha escluso l’esimente della buona fede: la mera accettazione iniziale della dichiarazione da parte della Dogana non costituisce un comportamento attivo idoneo a fondare affidamento; l’importatore professionale deve usare diligenza qualificata e verificare l’esattezza delle condizioni per il trattamento più favorevole, compreso il luogo di produzione, ma nel caso concreto tale prova è mancata. La Corte non ha invece deciso nel merito sulle sanzioni dell’atto n. 33269, perché la CTR non le aveva valutate nonostante fossero state oggetto di ricorso e appello. Ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, limitatamente all’esame della debenza e adeguatezza delle sanzioni alla luce dell’appello e delle eccezioni della contribuente, demandandole anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 791/2011
I dazi antidumping sulle fibre in questione sono stati introdotti nel 2011 (regolamento n. 791 del 2011 e G.U. L. 9 agosto 2011, n. 204) e sulla base di una dichiarazione di provenienza non veritiera non assoggettati al dazio antidumping.
Il regolamento era vigente al momento dell’importazione e costituiva la base normativa del dazio: il recupero di quanto non applicato per effetto della dichiarazione non veritiera sull’origine non equivale a estendere retroattivamente il dazio.
art. 78 del Regolamento CE n. 2913/1992
Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione.
La disposizione consente all’autorità doganale di correggere a posteriori la situazione quando il controllo rivela che il regime è stato applicato sulla base di elementi inesatti o incompleti.
art. 220, par. 2, lett. b), del Regolamento CE n. 2913/1992
In definitiva l’art. 220, par. 2, lett. b), CDC, può trovare applicazione solo qualora il contribuente possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale, prova che nel caso è del tutto mancata.
L’esclusione del recupero a posteriori richiede che l’importatore dimostri la propria diligenza nel verificare le condizioni del trattamento preferenziale. La buona fede non è sufficiente se deriva da un’ignoranza superabile con la diligenza professionale, né la mera accettazione della dichiarazione da parte della Dogana integra un errore attivo dell’autorità.
Si tratta di una diligenza qualificata da ragguagliare, giusta l’art. 1176 c.c., comma 2, alla “natura dell’attività esercitata”; in particolare, l’esercizio professionale dell’attività dell’importatore da parte della società contribuente comporta ineludibilmente che lo sforzo diligente ad essa richiesto si estenda al controllo esigibile dell’esattezza delle condizioni per poter fruire di un trattamento più favorevole.
La diligenza richiesta all’importatore professionale è quella qualificata propria della natura dell’attività esercitata e include il controllo esigibile delle condizioni necessarie per beneficiare del trattamento doganale più favorevole.
Massime di principio
- Il recupero a posteriori di un dazio antidumping non costituisce applicazione retroattiva quando il dazio era già previsto dalla disciplina vigente al momento dell’importazione e il mancato pagamento è dipeso dall’indebita applicazione dell’esenzione sulla base di una dichiarazione non veritiera circa l’origine della merce.
- L’esimente prevista dall’art. 220, par. 2, lett. b), del codice doganale comunitario richiede che l’errore rilevante sia riconducibile a un comportamento attivo dell’autorità doganale e non alla mera ricezione o accettazione iniziale di informazioni e documenti presentati dall’importatore.
- L’importatore che invoca la buona fede per impedire il recupero a posteriori deve dimostrare di avere agito con diligenza per verificare le condizioni del trattamento preferenziale. Per l’importatore professionale la diligenza è qualificata e comprende il controllo esigibile dell’origine e del luogo di produzione, quando rilevanti per il dazio dovuto.
- La buona fede, intesa come stato soggettivo di ignoranza, rileva ai fini dell’esimente solo se l’ignoranza è incolpevole e non superabile mediante l’ordinaria diligenza professionale; l’omesso controllo dell’importatore non può trasferire sull’amministrazione doganale l’onere di verificare preventivamente ogni dichiarazione.
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