Cassazione Penale, Sentenza n. 46753/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che confermava la condanna per il reato di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000) e chiedeva: 1) censura per inosservanza ed errata applicazione dell'art. 42 c.p., sostenendo che la Corte non avrebbe adeguatamente accertato il dolo o una volontà evasiva; 2) censura per errata applicazione dell'art. 62-bis c.p., per aver negato le circostanze attenuanti generiche motivando con l'assenza di comportamento risarcitorio, che secondo il ricorrente avrebbe invece potuto integrare cause di diminuzione o non punibilità previste nel d.lgs. n. 74/2000; 3) censura per errata applicazione dell'art. 165 c.p., per aver subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento integrale dell'imposta evasa nonostante l'Agenzia delle Entrate non si fosse costituita parte civile; 4) contestazione del termine concesso (un anno dal passaggio in giudicato) per adempiere, ritenuto inadeguato rispetto a possibili piani di rateazione pluriennali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Sul dolo (art. 10-ter) ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito: il dolo generico sussisteva alla luce di elementi oggettivi e non contestati (importo dell'IVA evasa superiore a 100.000 euro, sottoscrizione della dichiarazione IVA dall'imputato, omissione di versamenti anche su voci indicate come acconti). Sulle attenuanti generiche (art. 62-bis) il rigetto si fonda su motivazione adeguata della Corte di appello che ha rilevato assenza di elementi di meritevolezza: ingente superamento della soglia di punibilità, assenza di ravvedimento e precedenti per reati analoghi. Circa la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento dell'imposta (art. 165), la Cassazione ha seguito e richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 32939 del 27/4/2023 (Selvaggio), affermando che il mancato versamento tributario lede l'integrità dell'erario e costituisce interesse pubblicistico tale da consentire al giudice, anche senza costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, di subordinare il beneficio al pagamento dell'imposta evasa. Infine la censura sul termine di un anno per il pagamento è stata ritenuta generica e ipotetica (eventualità di una rateazione decennale non provata) e quindi inammissibile. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il reato è retto dal dolo generico; la prova del dolo può ricavarsi da elementi oggettivi quali l'entità dell'imposta evasa, la sottoscrizione della dichiarazione e l'omissione di versamenti indicati nella dichiarazione stessa.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tipologia del dolo; la Corte ha confermato che qui opera il dolo generico e che la motivazione dei giudici di merito è congrua.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse se ricorrono elementi ostativi quali l'ingente entità dell'evasione, l'assenza di ravvedimento e precedenti per reati analoghi; la valutazione è rimessa al giudice del merito quando adeguatamente motivata.
"La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno ...; può altresì essere subordinata ... all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ..."
La prima parte del comma è riferita al danno civilistico e richiede la costituzione di parte civile quando si tratta di risarcimento/restituzione; tuttavia il pagamento di imposte evase attiene all'interesse pubblicistico dell'integrità dell'erario (danno di natura pubblicistica) e, secondo la giurisprudenza di legittimità recente, il giudice può subordinare la sospensione al pagamento dell'imposta anche senza costituzione in giudizio dell'Amministrazione finanziaria.
art. 13-bis e art. 13 d.lgs. n. 74/2000
Richiamate dal ricorrente come possibili discipline che avrebbero reso rilevante un pagamento riparatorio; la Corte di merito ha però ritenuto che l'eventuale comportamento risarcitorio non fosse emerso e comunque non sufficiente a fondare le attenuanti.
Costituzione, art. 53, comma 2
Richiamata per sottolineare il carattere pubblicistico e costituzionalmente orientato alla progressività del sistema tributario, a supporto della tesi che il pagamento dell'imposta riguarda l'interesse collettivo e non un mero ristoro civilistico.
Sentenza Sezioni Unite n. 32939 del 27/4/2023 (Selvaggio)
Principio di diritto secondo cui la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento/restituzione richiede la costituzione di parte civile perché riguarda il danno civilistico; tuttavia la sentenza chiarisce anche la distinzione tra danno civilistico e danno criminale e consente di valutare diversamente gli obblighi pubblicistici come il pagamento delle imposte.
Massime di principio
- Per i reati tributari disciplinati dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 è sufficiente il dolo generico: gli elementi oggettivi (importo evaso rilevante, firma della dichiarazione, omissione continuativa) possono comprovare la coscienza e volontà di non versare l'imposta.
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche è legittima se il giudice motiva con elementi concreti quali entità dell'evasione, assenza di ravvedimento e precedenti; il ricorrente deve contrapporre argomentazioni specifiche per renderne possibile la censura in Cassazione.
- Il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di obblighi tributari (pagamento dell'imposta evasa) anche se l'Amministrazione finanziaria non si è costituita parte civile, in quanto si tratta di tutela di un interesse pubblicistico (integrità dell'erario) e non di un mero danno civilistico.
- La distinzione tra danno civilistico (risarcimento/restituzione, che richiede costituzione di parte civile) e danno criminale (eliminazione di conseguenze dannose o pericolose, che non richiede costituzione) è centrale nella valutazione degli obblighi cui subordinare la sospensione della pena.
- La determinazione del termine per adempiere alla condizione di sospensione è discrezionale e deve essere valutata sul caso concreto; mere ipotesi astratte di accesso a piani di rateazione pluriennali non sono sufficienti a invalidare la decisione del giudice.
- In difesa, quando si contesta una subordinazione della sospensione al pagamento, è strategico documentare tempestivamente proposte concrete di ravvedimento, accordi con l'Amministrazione finanziaria o piani di rateazione già avviati per dimostrare la possibilità e la volontà di adempiere.
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