Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36035/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale di Lecce rispetto al gravame avverso il decreto di sequestro preventivo (denaro ritenuto profitto del reato). La difesa denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 606/1 lett. c ed e cod. proc. pen. in relazione a diversi artt. procedurali (tra cui 322, 324, 568/4, 591/1 lett. a, e disp. att. 104), sostenendo che la motivazione del Tribunale era illogica perché fondata sulla premessa falsa della mancata esecuzione del sequestro. A sostegno si deduceva che il sequestro era stato eseguito il 5/06/2025 (comunicazione della Guardia di Finanza agli istituti di credito che impose il vincolo sui conti), per cui sussisteva un interesse concreto e attuale a proporre gravame (aspettativa di restituzione della rem captam). Si contestava altresì che la carenza documentale non può essere utilizzata dal Tribunale per escludere l'interesse e che l'organo giudicante era tenuto a verificare/acquisire la documentazione mancante; in subordine si prospettava l'illogicità della scelta di dichiarare l'inammissibilità anziché accertare la perdita di efficacia della misura.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia al ricorso pervenuta in limine litis (rinuncia comunicata il 17/09/2025). In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ma non alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto la comunicazione della rinuncia è stata ritenuta sufficientemente tempestiva rispetto all'atto giustificativo della rinuncia e all'udienza, con richiamo alla giurisprudenza (Sez. 5, n. 23636/2018) secondo cui la sanzione per la Cassa delle ammende richiede una colpa non riscontrata nel caso concreto. In sintesi: ricorso dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; spese a carico del ricorrente; nessuna sanzione pecuniaria aggiuntiva.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Utilizzato dalla difesa come norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; impugnata la decisione di inammissibilità come violazione/formale errata applicazione di tale disposizione in relazione ai presupposti della declaratoria.

  • art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento al motivo che censura la manifesta illogicità della motivazione (mancanza di interesse all'impugnazione cautelare).

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella catena di norme indicate a sostegno della censura sulla corretta utilizzazione degli atti/processo; la difesa lamentava errata applicazione di disposizioni procedurali rilevanti per la verifica dell'esecuzione del sequestro.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme a fondamento delle censure; evocato in relazione alle garanzie procedurali che avrebbero dovuto essere rispettate prima di dichiarare l'inammissibilità.

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali rilevanti per la decisione sull'impugnazione cautelare; la difesa lo invoca nella catena di regole predisposte per l'esame del gravame.

  • art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.

    Norma indicata nella doglianza della difesa, richiamata per la verifica dei presupposti e delle formalità dell'impugnazione e della documentazione relativa al sequestro.

  • art. 104 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione del ricorso per la valutazione dei presupposti procedurali e delle modalità di impugnazione cautelare.

  • art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norme richiamate nel procedimento di trattazione in camera di consiglio (assenza delle parti, mancanza di richiesta di trattazione orale), che disciplinano lo svolgimento del giudizio di legittimità in camera di consiglio.

  • Sentenza Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018 (Horvat)

    Giurisprudenza richiamata dal Collegio per affermare il principio secondo cui, se l'inammissibilità del ricorso è determinata da sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, quest'ultimo può essere condannato solo alle spese processuali e non anche alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, ove manchi colpa.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso comporta, se efficace, la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente inammissibilità del ricorso; ciò impedisce la valutazione nel merito.
  • Se la perdita di interesse è sopravvenuta per cause non imputabili al ricorrente (es. revoca o efficacia del provvedimento impugnato), il ricorrente è di norma tenuto solo alle spese processuali e non alla sanzione pecuniaria per la Cassa delle ammende, salvo colpa.
  • Nelle impugnazioni contro provvedimenti di sequestro preventivo l'interesse concreto è, di norma, l'aspettativa di restituzione (rem captam) e sussiste soprattutto quando il sequestro sia stato effettivamente eseguito: pertanto la prova dell'esecuzione (comunicazioni di vincolo ai terzi, atti della G.d.F.) è rilevante per l'ammissibilità del gravame.
  • La mancanza di documentazione prodotta dall'ufficio inquirente non può automaticamente essere interpretata come prova della mancata esecuzione; il giudice ha l'onere di verificare e, se necessario, acquisire gli atti rilevanti prima di dichiarare la carenza di interesse o l'inammissibilità.
  • Per evitare conseguenze (spese e possibili sanzioni), il ricorrente deve valutare tempestivamente la possibilità di rinuncia quando viene meno l'interesse al gravame; la tempestività della rinuncia è valutata rispetto alla data del provvedimento che giustifica la rinuncia e all'udienza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.