Cassazione Penale, Ordinanza n. 04406/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sul mancato riconoscimento della lieve entità. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di condanna impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Bologna per il reato di detenzione e/o cessione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Con unico motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità della condotta, sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere riqualificato nel più tenue trattamento previsto dalla normativa sugli stupefacenti. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, richiamando la motivazione della sentenza d'appello che valorizzava il dato ponderale, la qualità della sostanza, il numero di dosi ricavabili, il valore economico della sostanza e gli indici sintomatici dei collegamenti con i canali di spaccio, oltre alle condizioni personali dell'imputato.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
La Corte lo assume come base della condanna per il reato in materia di stupefacenti e ritiene corretta la mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità alla luce dei dati fattuali valorizzati dalla sentenza d'appello.
Viene richiamato in relazione alla configurazione del fatto e alla valutazione della sua offensività complessiva, escludendo che il caso potesse essere sussunto nella fattispecie di minore gravità.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla lieve entità del fatto in materia di stupefacenti, il dato quantitativo della sostanza, il principio attivo, il numero di dosi ricavabili e la qualità dello stupefacente sono elementi rilevanti e possono escludere la qualificazione attenuata.
- La valutazione sulla lieve entità non può essere isolata dal contesto complessivo del fatto, includendo il valore economico della sostanza, la potenzialità diffusiva della condotta e gli indici di inserimento dell'agente nei circuiti dello spaccio.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la mancata applicazione della lieve entità, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di merito, è suscettibile di essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.
Come è indicizzato
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