Cassazione Penale, Sentenza n. 47153/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore di Martucci avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di tentata concussione (art. 56 e 317 c.p.), contestando la motivazione in punto di attendibilità della persona offesa (Giorgio Giannelli), le risultanze tecniche relative a tabulati e celle telefoniche, la contezza e la datazione degli incontri e la valutazione delle telefonate effettuate da cabine pubbliche con carta prepagata ricollegata al ricorrente. Si deducevano omissioni di motivazione e contraddizioni, nonché la necessità di rivalutare le prove testimoniali e tecniche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché contenente censure generiche e chiedendo una rivalutazione alternativa dei fatti e delle prove (questione di merito riservata ai giudici di merito). Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazioni logiche e coerenti, valorizzando numerosi riscontri (dichiarazioni della persona offesa, testimonianze dei dipendenti e colleghi, telefonate da cabine pubbliche riconducibili al ricorrente, comportamento e stato d'animo della vittima, ricerca di contatti e uso di nome di copertura). Ha confermato la ricostruzione della natura concussiva della condotta (pressione per ottenere 30.000 poi 25.000 euro, uso della qualifica di ispettore GdF, minaccia con pistola) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile (1.500 euro oltre accessori).
Norme richiamate
art. 317 cod. pen. (concussione)
La condotta contestata è qualificata come tentata concussione: è rilevante la qualità di pubblico ufficiale dell'agente e l'idoneità intimidatoria della condotta a costringere alla dazione, ancorché il risultato non si sia concretamente verificato
Si configura il tentativo in presenza di atti idonei diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato; non è necessario il conseguimento dell'esito materiale
Principi giurisprudenziali sulla valutazione della prova testimoniale (Sez. U., n. 47289/2003; Sez. U., n. 24/1999; Sez. 6, n. 47204/2015)
La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto e la Corte di legittimità non può sostituirsi ai giudici di merito a meno che non vi siano manifeste contraddizioni o illogicità nella motivazione; sono inammissibili censure che propongano una lettura alternativa dei fatti
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile sollecitare una riconsiderazione dei fatti o della valutazione delle prove se la motivazione di merito è logica e coerente; le censure devono indicare specifiche violazioni di diritto o manifeste contraddizioni nella motivazione.
- La credibilità della persona offesa è valutazione tipicamente di merito: per attaccarla utilmente in sede di legittimità occorre dimostrare incongruenze tali da rendere la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
- Dati tecnici (tabulati, celle, telefonate) possono corroborare o indebolire le dichiarazioni testimoniali; chi contesta tali riscontri deve proporre elementi precisi che ne mettano in dubbio l'attendibilità, la completezza o la catena di custodia, non solo letture alternative.
- Per il reato di tentata concussione rileva l'idoneità intimidatoria della condotta e la qualità soggettiva dell'agente (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio); non è necessario che la richiesta illecita abbia avuto esito materiale positivo.
- Quando vi sono molteplici riscontri (testimonianze, comportamenti della vittima, comunicazioni telefoniche anomale) la loro valutazione congiunta può giustificare la conferma della responsabilità anche se singoli dettagli presentano imprecisioni dovute al tempo trascorso o al limitato uso del cellulare da parte di uno dei soggetti.
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