Cassazione Penale, Ordinanza n. 05486/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
L'istante aveva chiesto la riparazione per ingiusta detenzione dopo essere stato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile il 10 febbraio 2021, dall'accusa di aver concorso con altre persone all'acquisto di 50 grammi di sostanza stupefacente da un terzo, avendo fornito la provvista di euro 1.000 per il pagamento della droga. La Corte d'appello di Torino aveva rigettato la domanda ritenendo ostativa la colpa grave, valorizzando: a) l'evasione dagli arresti domiciliari per recarsi in banca a prelevare il denaro da consegnare a un coimputato, con consapevolezza che l'esigenza economica fosse connessa al traffico di stupefacenti, desunta da una telefonata intercorsa successivamente; b) un ulteriore profilo di colpa per le dichiarazioni mendaci rese in sede di interrogatorio di garanzia. Nel ricorso per cassazione veniva dedotta la violazione dell'art. 314 c.p.p., contestando la ritenuta colpa grave e la carenza di motivazione, in particolare per non avere la Corte territoriale considerato la conversazione telefonica richiamata; tuttavia, il motivo è stato ritenuto sostanzialmente di merito, poiché il ricorrente pretendeva una diversa valutazione di fatti e conversazioni telefoniche, chiedendo alla Corte di legittimità un non consentito riesame del materiale fattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'unico motivo proposto, formalmente incentrato sull'inosservanza dell'art. 314 c.p.p. e sulla motivazione della decisione di merito, introduceva in realtà censure in fatto, basate su ulteriori conversazioni telefoniche e su una diversa lettura degli elementi valorizzati dalla Corte territoriale. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; nulla è stato disposto per le spese in favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la censura sulla colpa grave e sulla motivazione, se risolta in una richiesta di riesame del fatto, non è scrutinabile in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti in materia di riparazione per ingiusta detenzione non è consentito proporre doglianze che si risolvano in una diversa ricostruzione del fatto o in una rivalutazione del materiale probatorio.
- La sussistenza della colpa grave ostativa alla riparazione può essere desunta dal comportamento dell'istante che, per condotte consapevolmente agevolatrici o comunque incompatibili con la normale diligenza, abbia contribuito alla propria detenzione.
- La denuncia di vizio motivazionale non è ammissibile quando, sotto la sua veste formale, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione di conversazioni, circostanze fattuali o elementi già apprezzati dal giudice di merito.
- In sede di legittimità, l'indicazione generica di ulteriori elementi fattuali non considerati non è sufficiente a fondare un sindacato sulla motivazione se essa richiede un inammissibile scrutinio diretto del merito.
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