Cassazione Penale, Sentenza n. 36438/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di ricusazione della giudice per l'udienza preliminare dott.ssa Natalia Giubilei sostenendo che la stessa avesse già emesso, in un diverso procedimento connesso, una misura cautelare contenente valutazioni sui medesimi fatti contestati nel presente procedimento, per cui si sarebbe manifestato indebitamente il proprio convincimento. Varriale ha insistito sull'identità dei fatti tra i due procedimenti e sulla presunta valenza pregiudicante della prima ordinanza cautelare, richiamando anche un passaggio di una sentenza del Tribunale di Napoli che descriveva denunce come parte di una campagna diffamatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando il rigetto dell'istanza di ricusazione da parte della Corte d'appello di Perugia. La motivazione rileva che non è stata dimostrata l'esistenza di una manifestazione indebita del convincimento del giudice sull'identità dei fatti e sulla responsabilità del ricorrente: la prima ordinanza cautelare riguardava fatti e persona offesa diversi (dott. Melillo) rispetto al presente procedimento, in cui la persona offesa è l'Avv. Domenico Ciruzzi. La mera connessione tra i procedimenti o la comunanza probatoria non è sufficiente; occorre provare un'anticipazione di giudizio di merito senza necessità funzionale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Prevede la causa di ricusazione quando il giudice "ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione"; la Corte richiede che la manifestazione sia un'anticipazione di valutazioni di merito priva di necessità funzionale rispetto all'atto compiuto.
Corte costituzionale, n. 347 del 2010
Ha distinto tra incompatibilità, astensione e ricusazione spiegando che l'incompatibilità riguarda pregiudizi all'interno del medesimo procedimento mentre la ricusazione e l'astensione sono gli strumenti per situazioni derivanti da attività svolte in procedimenti diversi; tutela il giusto processo in chiave a posteriori e concreta.
Corte costituzionale, n. 283 del 2000
Ha sottolineato che le cause di ricusazione tutelano l'imparzialità e che non è sufficiente la mera conoscenza dei fatti o espressioni occasionali: serve una manifestazione apprezzabile di convinzione sul merito.
Sezioni Unite ("Falzone"), n. 41263 del 27/09/2005
Sez. U, n. 41263/2005 (Falzone)
Ha chiarito che la causa di ricusazione si realizza con l'anticipazione di valutazioni sul merito (colpevolezza/innocenza) in assenza di nesso funzionale con l'atto; tale anticipazione può avvenire anche in altro procedimento.
Sezioni Unite, n. 36847 del 26/06/2014 (Della Gatta)
Sez. U, n. 36847/2014 (Della Gatta)
Ha affermato che integra ricusazione il caso in cui il giudice abbia già pronunciato una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente e nella motivazione risultino valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti dell'imputato, compromettendo l'imparzialità.
Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017 (Di Marco)
Sez. 5, n. 11980/2017 (Di Marco)
Ricorda che le norme sulle cause di ricusazione sono di stretta interpretazione: la mera connessione probatoria tra procedimenti non basta a configurare la ricusazione se non emerge una valutazione di merito sullo stesso fatto e contro lo stesso soggetto.
Massime di principio
- La ricusazione per "manifestazione indebita del convincimento" richiede prova che il giudice abbia espresso valutazioni di merito (colpevolezza/innocenza) sullo stesso fatto e sullo stesso soggetto in assenza di una necessità funzionale; la semplice cognizione dei fatti o l'adozione di provvedimenti cautelari non costituiscono automaticamente ricusazione.
- La mera comunanza di fatti o la connessione tra procedimenti non è sufficiente: occorre dimostrare l'identità del fatto e che il precedente atto conteneva effettive espressioni di giudizio sul ruolo o sulla responsabilità dell'attuale imputato.
- Le cause di ricusazione sono interpretate restrittivamente: per aumentare le chance di successo bisogna indicare puntualmente quali parole, motivazioni o disposizioni del provvedimento precedente costituiscano l'anticipazione di giudizio e perché tali esternazioni non fossero funzionalmente necessarie all'atto compiuto.
- Se il precedente provvedimento riguarda persone offese diverse o contesti diversi, risulta difficile dimostrare lo "spirito" pregiudicante; in tali casi è più efficace dimostrare estratti motivazionali chiari e diretti a giudicare la responsabilità dell'imputato nel medesimo nucleo fattuale.
- In alternativa alla ricusazione, valutare l'istituto dell'astensione o far valere l'incompatibilità quando il pregiudizio sia interno al medesimo procedimento; la scelta dell'istituto dipende dalla fonte della presunta parzialità (atto interno vs atto in procedimento diverso).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36285/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36286/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36287/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36288/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36290/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36341/2025 del 07/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →