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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13653/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi del richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 336 c.p. I due motivi dedotti non denunciavano un vizio logico o giuridico specifico della motivazione, né un puntuale travisamento di prove: tendevano invece a sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio e una lettura alternativa delle emergenze probatorie, attività estranee al sindacato di legittimità. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile per improprio tentativo di riesame del merito.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    Norma incriminatrice sulla cui base la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato; la Cassazione non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che la condanna era stata sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, ove il ricorrente versi in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre censure che mirino esclusivamente a una rivalutazione del materiale probatorio o a una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, se non si specifica un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione o un preciso travisamento della prova.
  • Quando la sentenza di merito ha confermato la responsabilità con motivazione coerente e ancorata agli atti, il ricorso che si limiti a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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