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Ordinanza

Ordinanza n. 2987/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 09188/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 9188/2026, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La candidata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza. Il testo dell'ordinanza non specifica i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti della procedura selettiva né le censure rivolte alla sentenza appellata. È stata inoltre richiesta la notificazione dell'appello per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., in ragione della presenza di ulteriori parti non costituite.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare soltanto ai fini della sollecita definizione del giudizio nel merito, ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione della sentenza appellata. Ha fissato l'udienza di merito al 28 gennaio 2027. Ha inoltre autorizzato la notificazione dell'appello per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web del Ministero appellato, ponendo a carico dell'appellante l'adempimento entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e il deposito della prova della notificazione, con attestazione dell'amministrazione, entro i successivi 20 giorni dalla pubblicazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza necessità di sospendere l'efficacia della sentenza appellata.

  • art. 41 c.p.a.

    Consente, ricorrendone i presupposti, la notificazione per pubblici proclami; nel caso concreto è stata autorizzata mediante pubblicazione sul sito web del Ministero appellato.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione della controversia, il giudice può accogliere la domanda ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l'efficacia della sentenza impugnata.
  • L'autorizzazione alla notificazione dell'appello per pubblici proclami può essere disposta ai sensi dell'art. 41 c.p.a. mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione interessata, con assegnazione al ricorrente di un termine perentorio per l'adempimento e di un successivo termine per depositare la prova della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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