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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13986/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il soggetto in espiazione di una pena detentiva pari ad anni cinque e mesi quattro di reclusione ha chiesto l’affidamento in prova al servizio sociale, ma il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza. In sede di legittimità il difensore ha proposto ricorso deducendo vizio motivazionale e violazione di legge, sostenendo che il giudice di sorveglianza non avrebbe adeguatamente valorizzato il percorso rieducativo già compiuto dal condannato e il suo presunto soddisfacente andamento trattamentale. La Cassazione ha però ritenuto che le censure mirassero, in realtà, a una nuova valutazione del merito e a una rivalutazione degli elementi già esaminati dal tribunale, oltre a prospettare contraddizioni non riscontrabili nel provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero di fatto e diretti a ottenere una rivalutazione del materiale considerato dal giudice di sorveglianza, operazione non consentita in sede di legittimità; inoltre ha osservato che le doglianze riproponevano argomentazioni già vagliate e disattese con motivazione ritenuta corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro tremila.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure che, pur formalmente denunciate come vizio di motivazione o violazione di legge, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del merito e degli elementi probatori o valutativi già esaminati dal giudice di merito.
  • La mera riproposizione di argomentazioni difensive già disattese dal giudice di sorveglianza non integra un vizio deducibile in cassazione se la motivazione del provvedimento impugnato risulta logicamente coerente e priva di contraddizioni manifeste.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo ipotesi di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Nel vaglio delle misure alternative alla detenzione, la censura in cassazione deve investire reali errori di diritto o vizi motivazionali rilevanti, non potendo trasformarsi in una contestazione del prudente apprezzamento compiuto dal tribunale di sorveglianza.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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