Ordinanza n. 25/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione quarta, n. 3021 del 1° dicembre 2025, resa tra le parti, concernente la gara per la fornitura dei pasti per i detenuti della Regione Campania (lotto n. 4).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. La ragione decisiva è l'insussistenza di un danno grave e irreparabile, anche considerando che il TAR aveva già fissato l'udienza di merito per il 4 febbraio 2026, in tempi ravvicinati rispetto alla decisione cautelare. Le spese del grado cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. IV, n. 3021 del 1° dicembre 2025, che aveva respinto la domanda cautelare relativa alla gara per la fornitura dei pasti ai detenuti della Regione Campania, lotto n. 4
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa concorrente ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell'ambito della gara per la fornitura dei pasti ai detenuti della Regione Campania, lotto n. 4, relativa alla procedura identificata dal CIG B5FF4E0523. Dal testo non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro gli atti di gara né le censure articolate contro l'ordinanza cautelare di primo grado.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR; l'appello è stato respinto per l'insussistenza del danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, la tutela cautelare deve essere negata quando non risulti un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto o dalla mancata sospensione del provvedimento.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito può escludere, o comunque ridurre significativamente, la sussistenza del periculum in mora, poiché consente una decisione definitiva in tempi brevi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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