Cassazione Penale, Sentenza n. 13511/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare dal 12/04/2013 al 26/02/2015 per il reato di intestazione fittizia di beni con aggravante mafiosa. Il ricorrente era stato assolto con sentenza irrevocabile dell'11/01/2019. In cassazione denunciava violazione di legge (art. 125 e 314 c.p.p. e art. 24 Cost.) e difetto di motivazione della Corte territoriale, lamentando che la motivazione non avrebbe indicato la colpa grave del ricorrente, avrebbe travisato le ragioni dell'assoluzione (definita erroneamente di natura processuale) e non avrebbe spiegato il nesso causale tra eventuali condotte del ricorrente e la misura cautelare. Si contestava inoltre la mancata considerazione della memoria difensiva circa la conoscenza con Rocco Morabito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il rigetto della riparazione, osservando che l'assoluzione non aveva smentito i principali elementi di fatto (tra cui la qualità di apparente socio in due s.r.l. in cui erano interessati esponenti di vertice di cosche malavitose, e che i veri gestori erano persone legate alla 'ndrangheta). La Corte territoriale aveva inoltre richiamato la confisca disposta in sede d'appello per la s.r.l. "Bella Calabria 2005" come elemento che faceva emergere l'impiego delle società per finalità riconducibili alla 'ndrangheta. Su questa base i giudici di merito avevano ritenuto la sussistenza di una colpa colposa concausativa della privazione della libertà personale, idonea a escludere il diritto all'equa riparazione. Per legge (art. 616 c.p.p.) la Cassazione ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente per denunciare presunte nullità o violazioni processuali; la Corte ha ritenuto che non siano state violate norme a pena di nullità e che la motivazione sia stata sufficiente.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle doglianze procedurali; la valutazione di legittimità ha escluso che vi siano profili di illegittimità richiamabili a norma di questa disposizione tali da annullare l'ordinanza impugnata.
art. 24 Cost.
Il ricorrente ha invocato la violazione del diritto alla difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto sia stato rispettato e che la decisione sia adeguatamente motivata.
Applicata dalla Corte per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mera assoluzione in sede di merito non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione se permangono fatti concreti che giustificano l'applicazione della misura cautelare; il giudice della riparazione valuta anche i dati fattuali non smentiti dall'assoluzione.
- Per ottenere la riparazione è necessario dimostrare l'assenza di colpa grave o di comportamenti che possano essere percepiti come contigui a condotte criminali altrui; condotte colpose concausative della custodia possono escludere il ristoro.
- Decisioni penali che dispongono misure patrimoniali (es. confisca) e che descrivono l'impiego di società per finalità criminali possono essere utilizzate dal giudice della riparazione per motivare il diniego al ristoro.
- Le doglianze formali (violazioni di norme processuali o difetto di motivazione) devono essere puntualmente dimostrate: la Corte verifica se la motivazione è logicamente congrua e adeguata a spiegare il nesso causale tra comportamenti del ricorrente e la misura.
- In casi simili è importante che la difesa produca elementi che spieghino e smentiscano la percezione di contiguità con soggetti criminali (prove di distanza effettiva, ruoli reali nelle società, cause lecite delle relazioni economiche), nonché argomentazioni dettagliate sulla mancanza di colpa grave.
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