Cassazione Penale, Sentenza n. 31960/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordine di demolizione eseguito in esecuzione di una sentenza penale irrevocabile (condanna per illecito edilizio fino al 23/10/2003). Chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione di demolire per due ragioni principali: 1) profilo procedurale: il Tribunale avrebbe deciso senza udienza, ritenendo il ricorso mera riproposizione di una precedente istanza, nonostante vi fossero presunte novità (presunto "ripristino dello stato dei luoghi") e senza consentire al ricorrente di controbattere al parere del PM; 2) profilo di merito: l'ordine di demolizione riguarderebbe ulteriori manufatti non compresi nella sentenza di condanna, mentre la polizia giudiziaria avrebbe accertato il ripristino dello stato dei luoghi, circostanza non considerata dal Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo mera reiterazione di un precedente incidente di esecuzione già rigettato con ordinanza del 7 gennaio 2014, la cui impugnazione in cassazione era stata dichiarata inammissibile il 7 ottobre 2014. Poiché l'istanza non apportava elementi di novità documentati (la presunta novità del "ripristino dello stato dei luoghi" era già stata considerata in passato e non era adeguatamente specificata), il Tribunale aveva correttamente deciso de plano dopo aver "sentito il pubblico ministero", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. La Corte ha inoltre respinto i rilievi relativi alla mancata considerazione degli accertamenti della polizia giudiziaria come manifestamente infondati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Se l'incidente di esecuzione è una mera riproposizione di una richiesta già rigettata sulla base degli stessi elementi, il giudice dell'esecuzione può dichiararne l'inammissibilità nella forma del decreto "sentito il pubblico ministero", senza udienza.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della somma da versare alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente quando il ricorso è inammissibile o infondato.
Corte di cassazione, Sez. III
27 settembre 2016, n. 6049 del 2017; Corte di cassazione, 1 maggio 2011, n. 21797
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che gli incidenti di esecuzione riproposti senza novità documentate sono inammissibili e che la valutazione del giudice dell'esecuzione sui medesimi elementi può essere confermata.
Massime di principio
- Un incidente di esecuzione già rigettato diventa inammissibile se riproposto senza elementi di novità concreti e documentati: occorre indicare e provare fatti nuovi non già esaminati.
- Quando la norma (art. 666, comma 2, c.p.p.) autorizza la dichiarazione di inammissibilità "sentito il pubblico ministero", il giudice può decidere senza udienza; la mancata udienza non costituisce automaticamente vizio se la richiesta è mera riproposizione.
- Per contestare l'ordine di demolizione in esecuzione di sentenza penale irrevocabile è necessario fornire prove specifiche, datate e non generiche del cambiamento dello stato dei luoghi (es. documentazione fotografica, perizie tecniche, verbali ufficiali) che non siano già stati esaminati nel precedente procedimento.
- La presentazione di generiche affermazioni di "nuovi accertamenti" senza indicazione precisa degli atti, delle risultanze e della loro effettiva inconsistenza rispetto al precedente giudizio espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e alla condanna per spese e ammende.
- In caso di dubbio sulla novità, è preferibile chiedere espressamente l'ammissione di mezzi istruttori o la fissazione di udienza, corredando l'istanza di prove documentali chiare per evitare il giudizio di mera riproposizione.
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