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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24800/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza del Tribunale. I motivi riguardavano: 1) la dedotta violazione di legge nell'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., ritenuto erroneamente applicato dalla Corte territoriale; 2) la pretesa sufficienza del richiamo a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio nell'atto di impugnazione; 3) la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. per asserito contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti logicamente assorbiti. Dal testo emerge che l'appello era stato proposto il 2 gennaio 2024 e che nell'atto di appello non vi era alcun riferimento a precedenti elezioni o dichiarazioni di domicilio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, trattandosi di appello proposto il 2 gennaio 2024, continuava ad applicarsi l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. nella disciplina allora vigente; ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo perché l'atto di appello non conteneva alcun richiamo a precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio; ha infine reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del meccanismo processuale di inammissibilità. Conseguentemente, sono state poste a carico della ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    è richiesta l'allegazione di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio all'atto di impugnazione o almeno l'indicazione di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio

    La disposizione, nella disciplina applicabile agli appelli proposti sino al 24 agosto 2024, imponeva che l'atto di impugnazione contenesse o allegasse la precedente dichiarazione/elezione di domicilio oppure ne indicasse con precisione la collocazione nel fascicolo, per consentire l'immediata individuazione del luogo di notificazione.

  • art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

    quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza

    È richiamato come parte della disciplina che regola le condizioni formali dell'impugnazione proposta dal difensore, senza comprimere il diritto personale dell'imputato a impugnare.

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    nota relativa all'enunciazione della causa di inammissibilità comunicata ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen.

    È evocato solo in relazione alla comunicazione della causa di inammissibilità.

  • art. 24 Cost.

    La Corte esclude che i requisiti formali di cui all'art. 581 c.p.p. ledano il diritto di difesa.

  • art. 27 Cost.

    La Corte esclude che la disciplina processuale in esame contrasti con la presunzione di non colpevolezza fino al giudicato.

  • art. 111 Cost.

    La Corte esclude che la disciplina sui requisiti dell'impugnazione pregiudichi il diritto di impugnare per violazione di legge.

Massime di principio

  • La disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. si applica alle impugnazioni proposte entro il 24 agosto 2024, anche se la relativa norma è stata successivamente abrogata.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione è necessario che l'atto contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da consentire l'immediata individuazione del luogo di notificazione.
  • La mancanza, nell'atto di appello, di qualsiasi riferimento a precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio integra una causa di inammissibilità quando la disciplina applicabile lo richieda.
  • Le disposizioni dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. hanno natura regolamentare delle modalità di esercizio dell'impugnazione da parte del difensore e non limitano il diritto personale dell'imputato a impugnare, sicché non sono in contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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