Sentenza del 20/11/2017 n. 4738 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento "a tavolino" - Omessa notifica del processo verbale di constatazione - Illegittimità dell'avviso di accertamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento sostenendo che, prima della sua emissione, avrebbe dovuto essergli notificato il processo verbale di constatazione e concesso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 per presentare osservazioni e richieste.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che l'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 si applichi esclusivamente agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali svolti presso i locali destinati all'esercizio di attività commerciali o professionali, nei quali viene redatto e consegnato un processo verbale di chiusura delle operazioni. Tale garanzia non si estende agli accertamenti eseguiti "a tavolino", cioè sulla base di dati e documenti già disponibili presso l'Ufficio, per i quali l'omessa notifica del processo verbale non determina l'illegittimità dell'avviso.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
La concessione del termine di sessanta giorni per le osservazioni del contribuente riguarda esclusivamente i casi di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali o professionali.
Il termine dilatorio e la correlata garanzia partecipativa presuppongono un'attività istruttoria svolta fisicamente presso i locali del contribuente e la redazione di un processo verbale di chiusura. La disposizione non si applica automaticamente agli accertamenti documentali o "a tavolino".
Massime di principio
- L'omessa notifica del processo verbale di constatazione non rende di per sé illegittimo l'avviso di accertamento quando l'attività dell'Ufficio è stata svolta esclusivamente "a tavolino".
- Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, opera principalmente dopo accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente e dopo la consegna del verbale di chiusura delle operazioni.
- Per valutare la validità dell'accertamento occorre distinguere tra attività istruttoria svolta presso la sede o i locali del contribuente e controllo basato su banche dati, dichiarazioni, documenti o informazioni già disponibili all'Amministrazione.
- La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo può assumere rilievo solo se una specifica disposizione lo prevede oppure se l'accertamento rientra in una fattispecie per la quale il contraddittorio è obbligatorio.
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