Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/11/2017 n. 434 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IRPEF - Addizionali - Notifica intimazione pagamento - Pretesa fiscale precedente non a conoscenza del contribuente -Illegittima

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l'intimazione di pagamento relativa a imposte IRPEF e addizionali per l'anno 2007, sostenendo di non essere mai stato validamente informato dell'avviso di accertamento presupposto. La notifica del 14 dicembre 2012 era stata eseguita per irreperibilità assoluta mediante affissione all'Albo Pretorio, ma il contribuente risultava residente presso quell'indirizzo dal 1° gennaio 2009. Secondo il contribuente, non si trattava quindi di irreperibilità assoluta, bensì di temporanea assenza, con conseguente obbligo di deposito dell'atto e invio della seconda raccomandata informativa. L'Agenzia ha eccepito la tardività del ricorso, la sanatoria derivante dalla conoscenza successiva dell'atto e la necessità di proporre querela di falso contro le attestazioni del notificatore.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto tempestivo il ricorso, poiché l'atto impugnato era l'intimazione di pagamento dell'8 maggio 2015 e la precedente comunicazione del gennaio 2014 riguardava soltanto l'affidamento del carico all'agente della riscossione. Nel merito, ha ritenuto invalida la notifica dell'avviso di accertamento del 2012: le risultanze anagrafiche costituivano una prova presuntiva della reperibilità del contribuente, non superata concretamente dal notificatore. Di conseguenza, l'avviso non era stato validamente portato a conoscenza del contribuente e l'intimazione mancava di un valido atto presupposto. Inoltre, la successiva notifica del gennaio 2014 risultava tardiva rispetto al termine decadenziale del 31 dicembre 2013 per il recupero delle imposte relative al 2007. L'Appello è stato accolto, l'intimazione di pagamento è stata annullata e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza deve contenere, tra l'altro, "la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto".

    La sentenza tributaria deve esporre sinteticamente i fatti e le ragioni giuridiche della decisione, senza necessità di riportare integralmente lo svolgimento del processo.

  • Art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per la disciplina delle spese di giudizio, che nel caso concreto sono state compensate tra le parti.

  • Disciplina della notificazione per irreperibilità relativa e assoluta

    Quando il destinatario è temporaneamente assente ma l'indirizzo è effettivamente la sua residenza, non è sufficiente la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta mediante affissione all'Albo Pretorio. Occorrono il deposito dell'atto e l'invio della seconda raccomandata informativa. L'erronea applicazione della procedura rende invalida la notifica.

  • Termine decadenziale per il recupero delle imposte relative all'anno 2007

    Il recupero doveva essere attivato entro il 31 dicembre 2013.

    Una notifica successiva al termine decadenziale non può validamente fondare la pretesa fiscale, se il precedente atto non è stato notificato validamente entro il termine.

  • Cassazione civile, sentenza n. 21817/2012

    Le attestazioni del notificatore fanno fede fino a querela di falso, salvo la possibilità di fornire una prova contraria idonea. Nel caso concreto, le risultanze anagrafiche sono state considerate prova presuntiva sufficiente a mettere in discussione l'attestazione di irreperibilità assoluta.

Massime di principio

  • Un'intimazione di pagamento dipende dalla validità degli atti fiscali precedenti: se l'atto presupposto non è stato notificato validamente, anche l'atto successivo può essere annullato.
  • La notifica per irreperibilità assoluta è applicabile solo quando il destinatario non è rintracciabile presso il domicilio e non risultano elementi che consentano di individuarne la residenza. Se il contribuente risulta residente all'indirizzo indicato, l'assenza va normalmente trattata come temporanea o relativa.
  • Le risultanze anagrafiche ufficiali possono costituire prova presuntiva della reperibilità del contribuente e impongono al notificatore di svolgere verifiche concrete prima di attestare l'irreperibilità assoluta.
  • La conoscenza successiva dell'esistenza del debito non sana necessariamente una notifica originaria invalida, soprattutto quando l'atto successivo interviene oltre il termine decadenziale per l'esercizio della pretesa fiscale.
  • Per contestare un atto della riscossione è importante verificare la sequenza degli atti presupposti, le modalità di notifica, l'indirizzo utilizzato e il rispetto dei termini di decadenza.
  • La decisione riguarda le circostanze specifiche accertate dal giudice: in casi analoghi, l'esito dipende dalla documentazione anagrafica, dalle attestazioni di notifica e dalla prova concreta delle ricerche eseguite dal notificatore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.