Sentenza del 20/11/2017 n. 241 - Corte Costituzionale
Illigittimità costituzionale dell'art.152, ultimo periodo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Corte d'appello ha contestato l'ultimo periodo dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dal D.L. n. 98/2011, nella parte in cui imponeva al ricorrente, nei giudizi previdenziali, di indicare espressamente nell'atto introduttivo il valore della prestazione richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso. La questione nasceva da una causa relativa al ripristino di una pensione di reversibilità per un nipote e alla ripetizione di ratei pensionistici, nella quale l'INPS aveva eccepito l'omessa dichiarazione del valore della prestazione. Secondo il giudice rimettente, la sanzione dell'inammissibilità era sproporzionata rispetto allo scopo perseguito, cioè contenere la liquidazione delle spese processuali entro il valore della prestazione, perché sacrificava l'accesso alla giustizia per un'omissione meramente formale, anche quando il valore della controversia fosse comunque desumibile o le spese fossero state correttamente liquidate.
La decisione
La Corte costituzionale ha accolto la questione e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo dell'art. 152 disp. att. c.p.c. La Corte ha ritenuto che il limite alla liquidazione delle spese, previsto dal periodo precedente della stessa norma, fosse già sufficiente a impedire liquidazioni sproporzionate e a contrastare l'abuso del processo. L'inammissibilità, pur non impedendo in astratto la riproposizione della domanda, costringeva la parte a iniziare un nuovo giudizio, con possibili rischi di prescrizione, decadenza e ulteriori costi, risultando quindi manifestamente irragionevole e sproporzionata. La censura riferita all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, è stata dichiarata assorbita.
Norme richiamate
Art. 152 disp. att. c.p.c.
A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo
La parte dichiarata incostituzionale è quella che collegava la mancata indicazione del valore della prestazione alla sanzione dell'inammissibilità del ricorso.
Art. 152, periodo precedente, disp. att. c.p.c.
Il giudice, nei giudizi per prestazioni previdenziali, non può liquidare spese, competenze ed onorari superiori al valore della prestazione dedotta in giudizio
Il limite alla liquidazione delle spese è stato ritenuto autonomamente sufficiente per perseguire lo scopo di evitare abusi del processo e liquidazioni eccessive.
Art. 3 Costituzione
La sanzione è stata ritenuta manifestamente irragionevole perché sproporzionata rispetto all'obiettivo di contenere le spese processuali.
Art. 117, primo comma, Costituzione
La questione è stata sollevata in relazione all'art. 6 CEDU, ma questo profilo è rimasto assorbito dopo la dichiarazione di illegittimità fondata sull'art. 3 Cost.
Art. 6, comma 1, CEDU
Il giudice rimettente lo ha richiamato quale parametro del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale e della proporzionalità delle limitazioni formali; la Corte non ha esaminato autonomamente il profilo perché assorbito.
Art. 38, comma 1, lettera b), n. 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111
Ha introdotto l'obbligo di indicare il valore della prestazione nell'atto introduttivo, prevedendo la sanzione dell'inammissibilità poi dichiarata costituzionalmente illegittima.
Art. 52 L. 18 giugno 2009, n. 69
Ha introdotto il limite massimo alla liquidazione delle spese nei giudizi previdenziali, ritenuto dalla Corte già adeguato a prevenire l'abuso del processo.
Art. 445-bis c.p.c.
È stata prospettata, ma esclusa dal giudice rimettente, un'applicazione analogica della disciplina sull'accertamento tecnico preventivo; la Corte non l'ha ritenuta necessaria.
Massime di principio
- Una sanzione processuale che incide sull'accesso al giudice deve essere proporzionata all'importanza dell'adempimento omesso e allo scopo perseguito.
- Quando l'obiettivo legislativo può essere raggiunto con una misura meno gravosa, come un limite alla liquidazione delle spese, non è costituzionalmente giustificato aggiungere anche l'inammissibilità della domanda.
- Le omissioni meramente formali non dovrebbero normalmente comportare la perdita definitiva o il rifacimento del processo, soprattutto se il valore della controversia è comunque determinabile dagli atti.
- La riproponibilità astratta della domanda non elimina la sproporzione della sanzione, perché il nuovo giudizio può comportare costi, ritardi e rischi di prescrizione o decadenza.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra irregolarità formali sanabili e requisiti realmente indispensabili per l'esercizio della funzione giurisdizionale: solo per questi ultimi è normalmente giustificabile una sanzione radicale.
- La decisione riguarda specificamente la previsione dichiarata incostituzionale e non elimina l'obbligo di individuare e quantificare, quando possibile, il valore della prestazione ai fini della corretta liquidazione delle spese.
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