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Sentenza

Sentenza del 20/11/2017 n. 323 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Ires - Società estinta e cancellata dal Registro delle imprese - Legittimazione processuale in capo alla società - Esclusione - In capo al liquidatore - Esclusione - In capo ai soci, a titolo successorio - Sussiste.Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'ex liquidatore della società estinta, per difetto di legittimazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione processuale dell'ex liquidatore. La cancellazione della società dal Registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e impedisce alla società, anche tramite il liquidatore, di proseguire o instaurare validamente il giudizio. I rapporti sostanziali e processuali residui si trasferiscono, nei limiti applicabili, ai soci a titolo successorio.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguardava la legittimazione processuale dopo l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese. Il ricorrente aveva agito in qualità di ex liquidatore, ma la Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 2495 c.c., la società cancellata non possa più conservare la legittimazione processuale e che tale legittimazione non spetti neppure al liquidatore. Dopo l'estinzione, la legittimazione può invece spettare ai soci, a titolo successorio.

Norme richiamate

  • Art. 2495 del codice civile

    La norma disciplina gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese.

    La cancellazione comporta l'estinzione della società e preclude alla società stessa e al suo ex liquidatore la conservazione della legittimazione processuale. Eventuali rapporti residui possono fare capo ai soci a titolo successorio.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 6070/2013

    Ha affermato che la società cancellata è estinta e non può più essere parte di un processo; la legittimazione relativa ai rapporti residui può spettare ai soci in qualità di successori.

  • Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 21188/2014

    Ha ribadito l'esclusione della legittimazione processuale della società estinta e dell'ex liquidatore.

  • Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 21517/2013

    Ha riconosciuto la sopravvenuta legittimazione processuale dei soci della società estinta, a titolo successorio.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal Registro delle imprese produce, in linea generale, l'estinzione dell'ente e impedisce alla società di iniziare o proseguire validamente un giudizio.
  • L'ex liquidatore non subentra automaticamente alla società estinta nella legittimazione processuale: un ricorso proposto esclusivamente in tale qualità può essere dichiarato inammissibile.
  • Per i rapporti ancora pendenti o non definiti, la legittimazione può trasferirsi ai soci, considerati successori della società, nei limiti delle rispettive posizioni e responsabilità.
  • Prima di proporre o proseguire un giudizio è essenziale verificare se la società sia stata cancellata e individuare correttamente i soggetti subentranti, evitando di indicare come parte una società ormai estinta o il suo ex liquidatore.

Testo integrale

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