Sentenza del 20/11/2017 n. 181 - Comm. Trib. Prov. Cremona
Esonero Tari - Rifiuti speciali - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la richiesta di pagamento della TARI, sostenendo di avere diritto all'esonero in quanto nei locali destinati all'attività venivano prodotti rifiuti speciali. La controversia riguardava l'onere di dimostrare che sulle superfici interessate fossero prodotti esclusivamente rifiuti speciali e che tali rifiuti fossero stati correttamente trattati e smaltiti secondo la normativa vigente.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta legittima. L'esonero dalla TARI non può essere riconosciuto sulla base della mera affermazione della produzione di rifiuti speciali: il contribuente deve fornire una prova concreta sia della produzione esclusiva di tali rifiuti nelle superfici rilevanti, sia del loro corretto trattamento o smaltimento. In mancanza di tale dimostrazione, l'avviso di accertamento che richiede il pagamento della TARI resta valido.
Norme richiamate
Disciplina della TARI e dei rifiuti speciali
Le superfici in cui sono prodotti esclusivamente rifiuti speciali possono essere escluse dalla tassazione, ma l'esenzione o riduzione richiede la prova, a carico del contribuente, della produzione e del corretto avvio a trattamento o smaltimento dei rifiuti.
Massime di principio
- L'esonero o la riduzione dalla TARI per la produzione di rifiuti speciali non opera automaticamente e deve essere richiesto e documentato dal contribuente.
- È necessario dimostrare con elementi concreti quali superfici producano esclusivamente rifiuti speciali, distinguendole dalle aree in cui possono essere prodotti rifiuti urbani o assimilati.
- La prova deve riguardare anche il corretto trattamento, recupero o smaltimento dei rifiuti, normalmente mediante documentazione idonea come formulari, registri, contratti con operatori autorizzati e planimetrie.
- In assenza di una prova puntuale e verificabile, il Comune può legittimamente applicare la TARI alle superfici contestate.
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