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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33466/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 21 ottobre 2025. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza prevista dall'art. 712 c.p., anziché nel delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. La Corte di appello aveva valorizzato, quali elementi indicativi della consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni, le modalità di pubblicazione dell'annuncio di vendita mediante identità fittizia, il luogo precario ed estraneo ai normali circuiti commerciali in cui era avvenuto lo scambio, la fuga del concorrente, le caratteristiche delle strutture utilizzate per custodire il materiale e l'assenza di documentazione relativa al lecito acquisto e alla provenienza dei beni. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte di appello aveva ritenuto congrua la sanzione, prossima al minimo edittale, considerando la gravità dei fatti, il numero dei beni ricettati e le modalità operative.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, confermando che gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito consentivano di desumere la piena consapevolezza, o comunque l'accettazione del rischio, della provenienza delittuosa dei beni, distinguendo così la ricettazione dall'acquisto colposo di cose di sospetta provenienza. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sulla pena, osservando che la motivazione della Corte di appello richiamava correttamente la gravità dei fatti, il numero dei beni e le modalità operative, in applicazione degli indici di cui all'art. 133 c.p.; tale valutazione discrezionale, non arbitraria né illogica, non è censurabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione ricorre quando l'agente è consapevole della provenienza delittuosa della cosa ricevuta o acquistata, oppure si rappresenta concretamente tale possibilità accettandone il rischio.

  • art. 712 c.p.

    La contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza si distingue dalla ricettazione perché presuppone una condotta colposa, consistente nella mancata diligenza nell'accertare l'origine del bene.

  • art. 133 c.p.

    La gravità del fatto, rapportata anche al numero dei beni e alle concrete modalità operative, costituisce indice utilizzabile per la commisurazione della pena; la relativa valutazione discrezionale è censurabile in cassazione solo se arbitraria o illogica.

Massime di principio

  • Il discrimine tra ricettazione e acquisto di cose di sospetta provenienza risiede nell'elemento soggettivo: la ricettazione richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, anche nella forma della rappresentazione della concreta possibilità di tale provenienza con accettazione del rischio; l'art. 712 c.p. presuppone invece una mera condotta colposa di mancata diligenza.
  • La consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni può essere desunta da una valutazione complessiva di elementi indiziari quali l'impiego di un'identità fittizia, modalità di scambio anomale, la fuga di un concorrente, luoghi o strutture non ordinariamente destinati alla commercializzazione o custodia dei beni e l'assenza di documentazione sul loro lecito acquisto.
  • La valutazione della congruità della pena, quando motivata mediante il richiamo alla gravità del fatto e agli indici dell'art. 133 c.p., rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non risulta arbitraria o manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieRicettazionePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiDolo eventuale

Testo integrale

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