Ordinanza n. 2828/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Salerno, Sezione Seconda, n. 693 del 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. II, n. 693 del 2026, di rigetto del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (soggetti attuatori dell'opera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria privata ha appellato la sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. II, n. 693 del 2026 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della relativa efficacia. Dal testo dell'ordinanza non sono specificati i motivi di appello né le censure dedotte contro l'atto amministrativo originariamente impugnato. La controversia riguarda un provvedimento incidente su una porzione di 17 metri quadrati della particella n. 960, nell'ambito della realizzazione di un'opera pubblica, con contestato possibile pregiudizio alla stabilità della parte restante del fabbricato insistente sulla particella.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia della sentenza appellata, accordando prevalenza, nella ponderazione degli interessi contrapposti, alle esigenze connesse alla realizzazione dell'opera pubblica. La decisione cautelare è stata motivata dalla limitata estensione della porzione interessata, pari a soli 17 metri quadrati della particella n. 960, dall'assenza di prova del rischio di compromissione della stabilità della restante parte del fabbricato e dalla astratta suscettibilità di eventuali danni a ristoro economico. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La domanda cautelare proposta in appello è stata esaminata e respinta per l'insussistenza dei presupposti della misura richiesta.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza può essere negata quando, nel bilanciamento degli interessi, prevalgono le esigenze di realizzazione di un'opera pubblica, l'incidenza dell'intervento sul bene privato è limitata, non è provato un concreto rischio di compromissione della stabilità del fabbricato e gli eventuali pregiudizi risultano astrattamente suscettibili di ristoro economico.
- La mera allegazione di un possibile pregiudizio alla stabilità della parte residua di un fabbricato non è sufficiente a fondare la tutela cautelare se tale rischio non è assistito da prova concreta.
- La limitata estensione della porzione immobiliare interessata dall'intervento pubblico e la risarcibilità per equivalente degli eventuali danni costituiscono elementi valutabili nel bilanciamento cautelare e possono giustificare il diniego della sospensione.
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