Sentenza del 08/09/2020 n. 582 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Oneri deducibili - Spese per immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa - Indeducibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'indeducibilità ai fini IRES delle spese sostenute per gli immobili non strumentali e, in particolare, sulla natura dei costi per lavoro dipendente impiegato nella manutenzione, custodia e sorveglianza degli immobili. L'Agenzia sosteneva che tali costi fossero spese d'esercizio d'impresa deducibili, non essendo esclusivamente riconducibili ai beni immobili; la società riteneva invece che rientrassero tra le "spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili" escluse dalla deducibilità ai sensi dell'art. 90, comma 2, del TUIR.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale per la Toscana ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado favorevole alla società. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 90, comma 2, del TUIR esclude l'ammissibilità in deduzione di tutte le spese e componenti negativi relativi ai beni immobili non strumentali, senza limitazione alle sole voci che comportino un incremento patrimoniale del bene; di conseguenza la società ha correttamente trattato come indeducibili i costi del personale impiegato per cura, manutenzione, custodia e sorveglianza degli immobili. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 90, comma 2
La norma è stata interpretata nel senso che l'indeducibilità riguarda indistintamente tutte le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili che non sono strumentali all'impresa, e non soltanto le spese che determinano un incremento del valore patrimoniale del bene.
Massime di principio
- Ai fini IRES, le spese riconducibili a immobili non strumentali devono essere considerate indeducibili nella loro totalità ai sensi dell'art. 90, comma 2, TUIR; non è richiesto che tali spese aumentino il valore patrimoniale del bene per essere escluse dalla deduzione.
- I costi del personale impiegato stabilmente per manutenzione, cura, custodia, sorveglianza e gestione del verde relativo agli immobili sono generalmente riconducibili alle spese 'relative ai beni immobili' e pertanto non deducibili dal reddito fondiario delle società proprietarie, salvo prova contraria molto precisa.
- Se un'impresa vuole far valere la deducibilità di determinate spese, deve documentare in modo dettagliato e probante che le stesse sono effettivamente riferibili all'esercizio dell'impresa tramite beni strumentali (es. mansioni, tempo di impiego, contratti di lavoro specifici, riconoscimento contabile separato), ovvero dimostrare che l'immobile è strumentale all'attività.
- La distinzione tra spesa 'per l'immobile' e spesa 'per l'esercizio d'impresa' si valuta in base alla pertinenza economica e funzionale: in mancanza di chiara prova della prevalente natura aziendale della spesa, si applica l'indeducibilità prevista dall'art. 90(2).
- Nelle controversie, anche argomentazioni plausibili dell'Amministrazione possono giustificare la compensazione delle spese di giudizio; pertanto è consigliabile valutare il rapporto costi/benefici prima di proseguire con l'impugnazione.
- Prassi consigliata: tenere contabilità analitica e documentazione (timesheet, contratti, ordini di lavoro, perizie sull'inerenza) che dimostrino la natura della spesa e l'eventuale imputabilità all'attività d'impresa rispetto al patrimonio immobiliare, e valutare la qualificazione degli immobili come beni strumentali quando possibile.
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