Sentenza del 09/09/2020 n. 182 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
Imposta di registro - riqualificazione - elementi extratestuali e collegamento negoziale - illegittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione della riqualificazione fiscale dell'atto soggetto a registrazione operata dall'Amministrazione. L'ente impositore aveva ritenuto che l'atto dovesse essere riclassificato per assumere effetti fiscali diversi da quelli formali risultanti dal testo dell'atto, basandosi sia su elementi desumibili dall'atto sia su elementi extratestuali e sul cosiddetto collegamento negoziale tra più atti.
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittima la riqualificazione fiscale solo se fondata su elementi tratti dall'atto medesimo (riqualificazione degli effetti giuridici), mentre ha dichiarato illegittima la riqualificazione fondata su elementi extratestuali o sul collegamento negoziale finalizzata a riqualificare gli effetti economici (art. 20 T.U.R.). È stato inoltre ribadito che grava sull'Amministrazione l'onere di provare la fondatezza degli elementi posti a base della riqualificazione.
Norme richiamate
art. 20, Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (DPR 26 aprile 1986, n.131)
L'art. 20 non può essere usato per giustificare la riqualificazione dell'atto sulla base di elementi extratestuali o del collegamento negoziale per modificarne gli effetti economici; la riqualificazione è ammessa nella misura in cui è desumibile dagli elementi presenti nel testo dell'atto (effetti giuridici).
principio dell'onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria
L'Amministrazione deve dimostrare la fondatezza degli elementi su cui si basa la riqualificazione; senza prova idonea la riclassificazione fiscale è illegittima.
Massime di principio
- La riqualificazione fiscale dell'atto di registro è lecita solo se fondata su elementi intrinseci al testo e agli effetti giuridici dell'atto stesso; non è lecito perseguire una diversa imponibilità basandosi prevalentemente su considerazioni circa gli effetti economici esterni.
- L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare in maniera adeguata e specifica gli elementi che giustificano la riqualificazione; mere presunzioni o riferimenti a circostanze esterne non bastano.
- Non è ammissibile utilizzare il collegamento negoziale tra più atti per aggirare la forma e la qualificazione giuridica risultante dagli atti stessi ai fini dell'imposta di registro (vietata la riqualificazione degli effetti economici).
- In situazioni analoghe il contribuente deve far emergere chiaramente e documentare la coerenza formale e sostanziale dell'atto; la difesa può efficacemente contestare riqualificazioni fondate su elementi extratestuali o su supposizioni di finalità elusiva.
- Gli uffici, se ritengono fondata una diversa qualificazione, devono indicare e provare i fatti e gli elementi testuali che supportano la nuova qualificazione, evitando valutazioni basate esclusivamente su effetti economici o su collegamenti tra atti.
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