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Sentenza

Sentenza del 07/09/2020 n. 1876 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva acquistato il 20/02/2013 un immobile con le agevolazioni "prima casa" e relativo mutuo. Successivamente, in data 21/03/2014, vendette l'immobile a C.F., la quale si obbligò a pagare mediante accollo del mutuo. L'acquirente non adempì e il venditore promosse azione civile per la risoluzione del contratto. L'Agenzia delle Entrate revocò le agevolazioni (recupero IVA pari a euro 29.550,00 e revoca dell'aliquota sostitutiva pari a euro 7.000,00, oltre sanzioni e interessi) ritenendo applicabile la decadenza prevista dalla nota II-bis, comma 4, Tariffa Parte Prima, d.P.R. 131/1986 per il mancato riacquisto entro il termine previsto. Il contribuente invocò la forza maggiore per l'inadempimento dell'acquirente e chiese la conservazione dei benefici fiscali.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia in parte riformando la sentenza di primo grado: ha dichiarato legittimi gli avvisi di liquidazione e l'irrogazione delle sanzioni, ritenendo che non sussistesse un'ipotesi di forza maggiore idonea ad escludere la decadenza dai benefici. È stato osservato che l'accollo risultava cumulativo con obbligazione in solido del debitore originario e dunque l'inadempimento dell'acquirente non era né inevitabile né imprevedibile né scollegabile dalla responsabilità/gestione del contribuente. Sono state liquidate spese processuali complessive di euro 4.000,00 in favore dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • d.P.R. 131/1986, Tariffa Parte Prima, nota II-bis, art. 1, comma 4

    La norma prevede la decadenza automatica dalle agevolazioni "prima casa" se non viene effettuato il riacquisto nei termini (o non sussistono le condizioni tassative); il mancato rispetto della previsione comporta l'obbligo dell'Amministrazione di recuperare le imposte correlate

  • art. 1273, comma 2 c.c.

    Richiamata dalla sentenza per affermare che, in mancanza delle condizioni previste, l'accollo non ha effetti liberatori nei confronti del debitore originario; nel caso di accollo cumulativo con obbligazione in solido la responsabilità del venditore permane e l'inadempimento del cessionario non costituisce causa di forza maggiore fiscale

  • Giurisprudenza di legittimità (principio sulla forza maggiore)

    La giurisprudenza richiede che la forza maggiore sia evento inevitabile e imprevedibile, non riconducibile a colpa o negligenza del soggetto, per poter giustificare l'impossibilità di adempiere e sottrarre dalla decadenza o dalle sanzioni fiscali

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali per la "prima casa" sono soggette a condizioni tassative: il mancato rispetto temporale e sostanziale determina la decadenza automatica e l'obbligo di recupero fiscale da parte dell'Amministrazione.
  • La nozione di forza maggiore in materia fiscale è interpretata restrittivamente: solo eventi inevitabili e imprevedibili, estranei alla condotta del contribuente, possono escludere la decadenza o le sanzioni.
  • Se la vendita è stata fatta con accollo del mutuo ma l'accollo è cumulativo (obbligazione in solido), il venditore rimane esposto al rischio dell'inadempimento dell'acquirente e ciò non impedisce il recupero delle imposte da parte dell'Agenzia.
  • Le contestazioni civili (es. azioni per la risoluzione del contratto) non sospendono automaticamente gli obblighi fiscali: il contribuente può avere rimedi verso terzi ma resta responsabile nei confronti dell'Erario.
  • In casi analoghi è opportuno adottare cautele contrattuali e operative prima del trasferimento (es. ottenere liberatoria bancaria, consenso della banca all'accollo, garanzie sul pagamento, escrows o clausole risolutive espresse) per ridurre il rischio di perdita delle agevolazioni fiscali.

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