Sentenza del 07/09/2020 n. 1876 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva acquistato il 20/02/2013 un immobile con le agevolazioni "prima casa" e relativo mutuo. Successivamente, in data 21/03/2014, vendette l'immobile a C.F., la quale si obbligò a pagare mediante accollo del mutuo. L'acquirente non adempì e il venditore promosse azione civile per la risoluzione del contratto. L'Agenzia delle Entrate revocò le agevolazioni (recupero IVA pari a euro 29.550,00 e revoca dell'aliquota sostitutiva pari a euro 7.000,00, oltre sanzioni e interessi) ritenendo applicabile la decadenza prevista dalla nota II-bis, comma 4, Tariffa Parte Prima, d.P.R. 131/1986 per il mancato riacquisto entro il termine previsto. Il contribuente invocò la forza maggiore per l'inadempimento dell'acquirente e chiese la conservazione dei benefici fiscali.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia in parte riformando la sentenza di primo grado: ha dichiarato legittimi gli avvisi di liquidazione e l'irrogazione delle sanzioni, ritenendo che non sussistesse un'ipotesi di forza maggiore idonea ad escludere la decadenza dai benefici. È stato osservato che l'accollo risultava cumulativo con obbligazione in solido del debitore originario e dunque l'inadempimento dell'acquirente non era né inevitabile né imprevedibile né scollegabile dalla responsabilità/gestione del contribuente. Sono state liquidate spese processuali complessive di euro 4.000,00 in favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986, Tariffa Parte Prima, nota II-bis, art. 1, comma 4
La norma prevede la decadenza automatica dalle agevolazioni "prima casa" se non viene effettuato il riacquisto nei termini (o non sussistono le condizioni tassative); il mancato rispetto della previsione comporta l'obbligo dell'Amministrazione di recuperare le imposte correlate
Richiamata dalla sentenza per affermare che, in mancanza delle condizioni previste, l'accollo non ha effetti liberatori nei confronti del debitore originario; nel caso di accollo cumulativo con obbligazione in solido la responsabilità del venditore permane e l'inadempimento del cessionario non costituisce causa di forza maggiore fiscale
Giurisprudenza di legittimità (principio sulla forza maggiore)
La giurisprudenza richiede che la forza maggiore sia evento inevitabile e imprevedibile, non riconducibile a colpa o negligenza del soggetto, per poter giustificare l'impossibilità di adempiere e sottrarre dalla decadenza o dalle sanzioni fiscali
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per la "prima casa" sono soggette a condizioni tassative: il mancato rispetto temporale e sostanziale determina la decadenza automatica e l'obbligo di recupero fiscale da parte dell'Amministrazione.
- La nozione di forza maggiore in materia fiscale è interpretata restrittivamente: solo eventi inevitabili e imprevedibili, estranei alla condotta del contribuente, possono escludere la decadenza o le sanzioni.
- Se la vendita è stata fatta con accollo del mutuo ma l'accollo è cumulativo (obbligazione in solido), il venditore rimane esposto al rischio dell'inadempimento dell'acquirente e ciò non impedisce il recupero delle imposte da parte dell'Agenzia.
- Le contestazioni civili (es. azioni per la risoluzione del contratto) non sospendono automaticamente gli obblighi fiscali: il contribuente può avere rimedi verso terzi ma resta responsabile nei confronti dell'Erario.
- In casi analoghi è opportuno adottare cautele contrattuali e operative prima del trasferimento (es. ottenere liberatoria bancaria, consenso della banca all'accollo, garanzie sul pagamento, escrows o clausole risolutive espresse) per ridurre il rischio di perdita delle agevolazioni fiscali.
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