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Sentenza

Sentenza del 08/09/2020 n. 580 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Reddito complessivo - Esclusioni dalla base imponibile - Contributi versati alla cassa di previdenza professionale - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento (IRPEF, IRAP e altri) relativo al 2014 per indeducibilità dell'importo di Euro 95.873,67 versato dal contribuente alla "cassa previdenza professionale"; il contribuente aveva dedotto tale importo nel quadro RE (reddito da lavoro autonomo), mentre l'Amministrazione sosteneva che si trattasse di oneri deducibili dal reddito complessivo ex art.10 TUIR e non di contributi deducibili dal reddito di lavoro autonomo ex art.54 TUIR.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale per la Toscana ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado che aveva invece dato ragione al notaio. La CTR ha ritenuto che i contributi versati alla cassa previdenza professionale dei notai non rientrino nell'ipotesi di "contributi stabiliti dalla legge" deducibili ai sensi dell'art.54 TUIR dal reddito di lavoro autonomo, ma debbano essere considerati alla stregua degli oneri previdenziali deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'art.10, co.1, lett. e). Per tali ragioni l'appello dell'Agenzia è stato accolto e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - art. 10, co.1, lett. e)

    "i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge"

    I contributi previdenziali e assistenziali possono essere esclusi dalla base imponibile del reddito complessivo secondo l'art.10; tale esclusione opera salvo il caso in cui i contributi siano già stati dedotti dai singoli redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - art. 54, co.1

    "il reddito da lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute"; i compensi "sono calcolati a loro volta al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde"

    L'art.54 definisce la composizione del reddito di lavoro autonomo includendo solo compensi e spese (le seconde da detrarre dai primi) e consente la deduzione, nel calcolo del reddito professionale, solo dei contributi "stabiliti dalla legge". La CTR ha ritenuto che i contributi versati dai notai alla loro cassa non rientrino in tale nozione e quindi non siano deducibili in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo ex art.54.

Massime di principio

  • Per verificare la deducibilità di contributi versati a casse professionali occorre accertare se si tratta di "contributi stabiliti dalla legge": se la fonte è normativa di rango primario che impone e disciplina il contributo, può rientrare nell'ambito dell'art.54; se la contribuzione è regolata da norme autonome della cassa o da meccanismi specifici (es. calcolo per atto) e non è identificabile come contributo "stabilito dalla legge", la deduzione rileva ai sensi dell'art.10 e va considerata in sede di reddito complessivo.
  • Se i contributi sono già stati dedotti dal singolo reddito che concorre al reddito complessivo, non possono essere nuovamente esclusi ex art.10 (divieto di doppia deduzione). Verificare sempre la collocazione fiscale operata nel modello dichiarativo e la documentazione contabile che dimostra l'effettiva deduzione.
  • La natura della determinazione del contributo (p.es. percentuale sul compenso vs importo commisurato ad atti o altro meccanismo) e l'obbligatorietà imposta da fonte normativa sono fattori chiave per qualificare il contributo come deducibile ai sensi dell'art.54 o come onere deducibile ex art.10.
  • In casi analoghi, documentare la norma base che impone il versamento e il carattere obbligatorio e previdenziale della cassa aumenta le probabilità di ricondurre il contributo alla disciplina dell'art.54; in mancanza di tale elemento è più prudente qualificare la deduzione come relativa al reddito complessivo.
  • Prima di decidere la ripartizione fiscale (detrarre dal reddito professionale o escludere dal reddito complessivo), è opportuno valutare la giurisprudenza più recente e motivare la scelta in dichiarazione e in eventuale contenzioso, citando norme e prassi rilevanti.
  • In sede di contenzioso, considerare la possibilità di impugnare (o proporre appello) basandosi su precedenti della Corte di Cassazione o della giurisprudenza tributaria che abbiano già affrontato la specifica natura della cassa professionale interessata.

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