Cassazione Penale, Sentenza n. 25105/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di restituzione in termini ex art.175 cod. proc. pen. per poter impugnare la sentenza del Tribunale di Bologna del 15/05/2014 (irrevocabile il 13/12/2015) di condanna per lesioni. Il ricorrente deduceva di non aver avuto conoscenza del processo per varie ragioni: la nomina di un difensore di fiducia (avv. Clara Palumbo) all'atto dell'identificazione, la comunicazione errata da parte del difensore che il procedimento era archiviato, la notifica del decreto di citazione al difensore domiciliatario (19/12/2011) con mancato rispetto dei 60 giorni liberi a comparire, la dichiarazione di contumacia, la rinuncia al mandato dell'avv. Palumbo (6/2/2014) notificata a un indirizzo diverso e a un soggetto estraneo, la conseguente nomina di ufficio di altro difensore e la sentenza di condanna emessa il 15/5/2014 di cui il Galli venne a conoscenza solo successivamente tramite certificato del casellario. Denunciava altresì vizi procedurali nell'istruttoria di appello (mancata acquisizione del fascicolo) e contestava che il verbale di identificazione e la vocatio in iudicum fossero equiparati ai fini della conoscenza del processo; sosteneva che la notifica al difensore dimorante che aveva rinunciato non poteva essere considerata conoscenza personale dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano sostanziale ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato per mancata indicazione di come la mancata acquisizione del fascicolo avesse pregiudicato la decisione. Gli altri motivi (connessi tra loro) sono stati ritenuti manifestamente infondati: l'ordinanza di appello aveva motivato puntualmente richiamando giurisprudenza consolidata, constatando l'assenza di prove concrete di un impedimento personale del ricorrente a conoscere il processo o di una perdurante negligenza del difensore domiciliatario. È stata ritenuta regolare la notifica al difensore domiciliatario, la cui elezione di domicilio fa sorgere la presunzione di effettiva conoscenza salvo documentata prova contraria; il lungo decorso temporale (oltre due anni) dal decreto di citazione alla rinuncia al mandato imponeva comunque un minimo onere di diligenza a carico dell'imputato (o configura "colpevole inerzia" alla luce della disciplina applicabile al procedimento). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina della restituzione in termini; la Corte ha applicato la formulazione previgente (secondo comma) valutando il concetto di "colpevole inerzia" e richiedendo concrete allegazioni e prove dell'impedimento alla conoscenza del processo da parte dell'imputato.
art.15-bis, Legge 28 aprile 2014 n.67 (come integrata dalla L. 11 agosto 2014 n.118)
"le disposizioni vigenti prima della entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità"
La Corte ha applicato la disciplina antecedente alla riforma del 2014 al procedimento in esame, giustificando l'uso della nozione di "colpevole inerzia" per il caso concreto.
Consente la condanna alle spese e il versamento di una somma nella Cassa delle Ammende per ricorsi inammissibili o infondati; la Corte ha imposto il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamate: Sez.4 n.13236/2022; Sez.3 n.2252/2021; Sez.2 n.14375/2021; Sez.2 n.3911/2022; Sez.3 n.8860/2016; Sez.5 n.16330/2013)
Principio consolidato secondo cui la notifica della citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza al domicilio eletto presso il difensore di fiducia fa sorgere la presunzione di effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, salvo la documentata e concreta allegazione di perdurante negligenza o impedimento del difensore domiciliatario.
Massime di principio
- La notifica al difensore domiciliatario crea, di regola, una presunzione di conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; per ottenere la restituzione in termini è necessaria la concreta e documentata prova della perdurante negligenza del difensore o di un effettivo impedimento dell'imputato.
- La mera affermazione di non conoscenza del processo è insufficiente: il ricorrente deve fornire elementi specifici e prove su fatti ostativi (es. prova che la rinuncia non è stata effettivamente recapitata all'interessato).
- Se è trascorso un lungo intervallo temporale tra l'atto processuale notificato al domiciliatario e il comportamento dell'imputato, i giudici possono ritenere sussistente un onere minimo di diligenza dell'imputato stesso e, in mancanza, configurare la "colpevole inerzia" (soprattutto se applicabile la disciplina previgente).
- I vizi formali della notifica, come la mancata osservanza dei termini per la comparizione, quando costituiscono nullità di regime intermedio, devono essere tempestivamente dedotti e non sono necessariamente risolutivi ai fini della restituzione in termini se non adeguatamente documentati.
- Per impugnare un'ordinanza di rigetto per restituzione in termini è utile produrre fin da subito il fascicolo processuale e prove documentali (comunicazioni, ricevute, domiciliazioni, prove di rinuncia non recapitate) per mostrare in modo concreto l'assenza di conoscenza e l'assenza di diligenza della controparte/del difensore domiciliatario.
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