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Sentenza

Sentenza del 21/06/2022 n. 2057 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Accesso breve - Richiesta di integrazioni - Accertamento - Termine dilatorio - Applicabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso verteva sulla validità temporale dell'accertamento fiscale avviato con un "accesso breve" e successivamente seguito da richieste dell'Amministrazione di chiarimenti e documentazione. La questione giuridica principale era se le attività successive all'accesso breve costituissero atti autonomi o fossero invece parte integrante di un unico procedimento di accertamento, con conseguente applicabilità del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.

La decisione

La sentenza ha ritenuto che l'accertamento debba considerarsi unitario: le richieste di chiarimenti e documentazione successive all'accesso breve sono finalizzate alla verifica e alla contestazione delle irregolarità emerse nell'accesso stesso e non costituiscono atti autonomi. Di conseguenza è stata riconosciuta l'applicabilità del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, con gli effetti processuali e sostanziali conseguenti (ossia la sospensione/dilazione del termine per la notifica dell'atto di accertamento nella misura prevista dalla norma).

Norme richiamate

  • legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 12, comma 7

    La norma è stata interpretata nel senso che, quando a un accesso c.d. breve seguono richieste di chiarimenti e documentazione, le attività successive rientrano nello stesso procedimento di verifica e fanno scattare il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, con la conseguente sospensione/dilazione del termine di notifica dell'accertamento.

Massime di principio

  • Un accesso 'breve' seguito da richieste di documenti o chiarimenti va considerato parte integrante di un unico procedimento di accertamento, salvo prova contraria.
  • L'Amministrazione deve documentare il nesso tra le irregolarità rilevate durante l'accesso e le richieste successive per poter legittimamente invocare il termine dilatorio.
  • Per il contribuente, la tempistica e la documentazione delle comunicazioni (date di accesso, richieste e risposte) sono essenziali per verificare la legittimità temporale dell'accertamento.
  • In un contenzioso sulla prescrizione o sulla tempestività dell'accertamento, occorre valutare se siano ricomprese tutte le attività nella stessa vicenda accertativa; se sì, si applica il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente.
  • Se l'Amministrazione non dimostra il collegamento funzionale tra l'accesso e le richieste successive, il contribuente può contestare la qualificazione unitaria dell'accertamento e invocare la decadenza o prescrizione degli atti.

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