Sentenza del 21/06/2022 n. 2057 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accesso breve - Richiesta di integrazioni - Accertamento - Termine dilatorio - Applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso verteva sulla validità temporale dell'accertamento fiscale avviato con un "accesso breve" e successivamente seguito da richieste dell'Amministrazione di chiarimenti e documentazione. La questione giuridica principale era se le attività successive all'accesso breve costituissero atti autonomi o fossero invece parte integrante di un unico procedimento di accertamento, con conseguente applicabilità del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che l'accertamento debba considerarsi unitario: le richieste di chiarimenti e documentazione successive all'accesso breve sono finalizzate alla verifica e alla contestazione delle irregolarità emerse nell'accesso stesso e non costituiscono atti autonomi. Di conseguenza è stata riconosciuta l'applicabilità del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, con gli effetti processuali e sostanziali conseguenti (ossia la sospensione/dilazione del termine per la notifica dell'atto di accertamento nella misura prevista dalla norma).
Norme richiamate
legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 12, comma 7
La norma è stata interpretata nel senso che, quando a un accesso c.d. breve seguono richieste di chiarimenti e documentazione, le attività successive rientrano nello stesso procedimento di verifica e fanno scattare il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, con la conseguente sospensione/dilazione del termine di notifica dell'accertamento.
Massime di principio
- Un accesso 'breve' seguito da richieste di documenti o chiarimenti va considerato parte integrante di un unico procedimento di accertamento, salvo prova contraria.
- L'Amministrazione deve documentare il nesso tra le irregolarità rilevate durante l'accesso e le richieste successive per poter legittimamente invocare il termine dilatorio.
- Per il contribuente, la tempistica e la documentazione delle comunicazioni (date di accesso, richieste e risposte) sono essenziali per verificare la legittimità temporale dell'accertamento.
- In un contenzioso sulla prescrizione o sulla tempestività dell'accertamento, occorre valutare se siano ricomprese tutte le attività nella stessa vicenda accertativa; se sì, si applica il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente.
- Se l'Amministrazione non dimostra il collegamento funzionale tra l'accesso e le richieste successive, il contribuente può contestare la qualificazione unitaria dell'accertamento e invocare la decadenza o prescrizione degli atti.
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