Sentenza del 21/06/2022 n. 2061 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
IMU - Presupposto - Possesso - Usufruttuario - Ne risponde.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sulla soggettività passiva dell'IMU per un immobile gravato da usufrutto: il ricorrente sosteneva di non essere tenuto al pagamento in quanto nudo proprietario; la controparte sosteneva che l'obbligo di pagamento ricade sul possessore reale dell'immobile, ossia sull'usufruttuario.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che il presupposto impositivo dell'IMU sia il possesso dell'immobile e che, pertanto, l'usufruttuario — quale titolare del diritto di godimento e possessore del bene — sia il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta. Il ricorso del nudo proprietario è stato respinto e confermata la pretesa impositiva nei confronti dell'usufruttuario (con le conseguenti determinazioni operative di pagamento/accertamento rivolte al possessore).
Massime di principio
- Ai fini IMU il parametro decisivo è la qualifica di possessore dell'immobile: chi esercita il diritto di godimento (usufruttuario) è normalmente il soggetto passivo dell'imposta.
- Il nudo proprietario, pur titolare della proprietà, non è soggetto passivo dell'IMU se non è anche il possessore; le obbligazioni tributarie gravano su chi detiene effettivamente l'immobile.
- Nelle verifiche occorre ricostruire la titolarità reale del possesso (atto notarile, trascrizioni, situazione di fatto): l'atto di costituzione dell'usufrutto e la sua trascrizione sono prove rilevanti per individuare il soggetto passivo.
- Se il diritto di usufrutto ha decorrenze o cessazioni nel corso dell'anno, l'imposta va frazionata pro rata temporis in relazione ai periodi di possesso effettivo.
- In presenza di più titolari del possesso o di situazioni complesse (es. comodato, locazione, comunione) è necessario qualificare la reale situazione di fatto per attribuire correttamente l'obbligo impositivo.
- Per difendersi, il nudo proprietario che riceve un avviso di pagamento dovrebbe documentare che non è il possessore al momento del fatto imponibile e segnalare l'effettivo possessore (usufruttuario) all'ente impositore; eventuali azioni di rivalsa tra privati restano comunque separate dall'obbligo tributario.
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