Sentenza del 21/06/2022 n. 752 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
I.V.A agevolata per l'edilizia. D.P.R. 633/72. Varianti in corso d'opera alla concessione edilizia precedentemente assentita. Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'applicabilità dell'IVA agevolata al 4% su lavori di costruzione: l'Ufficio sosteneva che le unità realizzate avevano caratteristiche e destinazione d'uso turistico-alberghiera (o di lusso) incompatibili con la legge "Tupini" per beneficiare dell'aliquota ridotta; la C S.r.l. aveva fatturato con IVA agevolata sostenendo di avere eseguito le opere conformemente alla concessione edilizia e esibendo una convalida comunale relativa alle opere di urbanizzazione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia e integralmente riformato la sentenza di primo grado: ha ritenuto provato che, già con variante in corso d'opera del 2004, le unità avevano acquisito destinazione d'uso incompatibile con l'agevolazione e che la contribuente non ha dimostrato la propria estraneità alle difformità. Di conseguenza l'accertamento dell'Ufficio è stato confermato (perdita del diritto all'aliquota agevolata e applicazione dell'IVA ordinaria), e la C S.r.l. è stata condannata alle spese del grado di giudizio, liquidate in euro 2.500,00.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 16
L'agevolazione IVA va esclusa quando l'immobile, al momento dell'ultimazione, non conserva la destinazione e le caratteristiche previste dalla norma; il punto di riferimento è lo stato finale dell'immobile.
Tabella A, parte II, punto 21, D.P.R. 633/1972 (aliquota agevolata 4%)
L'aliquota agevolata si applica solo alle tipologie di fabbricati espressamente previste; la verifica si effettua sulle caratteristiche strutturali e funzionali al momento dell'ultimazione o sulla classificazione catastale definitiva.
L. 2 luglio 1949, n. 408 (legge Tupini), art. 13
Individua i fabbricati ammessi al regime di favore (abitazioni civili non di lusso); se l'immobile acquista carattere diverso (es. turistico-alberghiero o di lusso) decade il beneficio.
L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46
Rilevanza delle norme sulle sanatorie edilizie in tema di benefici fiscali e principio che il riconoscimento dell'agevolazione non può essere subordinato solo all'ottenimento di una sanatoria tardiva.
L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter
Norme urbanistiche richiamate nei precedenti di legittimità che incidono sulla valutazione della regolarità urbanistica ai fini fiscali.
Giurisprudenza: Cass. n. 33896/2019 e Cass. n. 4871/2010
Confermato il principio che ai fini dell'IVA agevolata conta lo stato finale dell'immobile; in materia di appalto l'appaltatore deve considerare anche le varianti e le vicende successive alla concessione: se il committente richiede una costruzione difforme, l'appaltatore può essere obbligato a versare l'IVA nella misura effettivamente dovuta e rivalersi sul committente.
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'aliquota agevolata conta lo stato e la destinazione dell'immobile al momento dell'ultimazione (o la classificazione catastale definitiva), non il solo provvedimento autorizzativo iniziale.
- In caso di varianti in corso d'opera che mutano la destinazione d'uso, l'agevolazione IVA decade automaticamente se la nuova destinazione è incompatibile con i requisiti della norma.
- L'appaltatore che ha l'obbligo formale di versamento dell'IVA deve verificare non solo la concessione iniziale ma anche le successive vicende (varianti, richieste del committente); in caso di cambio di destinazione può esigere dal committente il pagamento dell'imposta dovuta.
- Una certificazione comunale limitata alle opere di urbanizzazione primaria non è sufficiente a dimostrare il mantenimento della destinazione d'uso originaria; sono rilevanti atti formali che attestino la destinazione finale e le varianti approvate.
- Per minimizzare rischi fiscali, in appalto è consigliabile prevedere nel contratto clausole specifiche sul riparto del rischio fiscale (clausole di adeguamento IVA, dichiarazioni di destinazione d'uso del committente, obbligo di comunicare varianti) e ottenere documentazione comunale che attesti la destinazione d'uso finale prima dell'emissione di fatture con aliquota agevolata.
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