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Sentenza

Sentenza del 21/06/2022 n. 19897 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva chiesto il rimborso della tassa sulle concessioni governative (TCG) pagata per contratti di abbonamento di telefonia mobile (periodo set. 2007 - ago. 2010), deducendo che la tassa non aveva più base normativa applicabile alle apparecchiature terminali mobili: a seguito dell'evoluzione normativa (D.Lgs. n. 269/2001 e D.Lgs. n. 259/2003) i telefoni cellulari sarebbero stati esclusi dall'ambito delle "stazioni radioelettriche" soggette a licenza, sicché la previsione tariffaria (D.P.R. n. 641/1972, art. 21) sarebbe divenuta priva di oggetto. Inoltre si denunciava contrasto con direttive UE (1999/5, 2002/20, ecc.), violazione dei principi di legalità e parità e illegittimità dell'interpretazione legislativa (D.L. n. 4/2014, art. 2, comma 4) ritenuta innovativa e retroattiva; si prospettava, infine, questione di legittimità costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha ritenuto fondato l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 9560/2014) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare causa C-416/14, Fratelli De Pra) nel senso che: la previsione della tariffa (D.P.R. n. 641/1972, art. 21) va interpretata riferendosi oggi all'art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003; il contratto di abbonamento può essere equiparato a licenza/autorizzazione generale quale fatto generatore della TCG; le direttive comunitarie citate non ostano all'applicazione della tassa ai contratti di abbonamento né vietano un diverso trattamento tra abbonamento e ricaricabile se fondato su differenze oggettive; la norma interpretativa nazionale (D.L. n. 4/2014, art. 2, c. 4) ha chiarito l'interpretazione coerente col quadro normativo e non è incostituzionale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorso incidentale assorbito; la ricorrente è condannata alle spese di giudizio (liquidate) e a eventuale contributo unificato aggiuntivo secondo le norme vigenti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 641 del 1972, art. 1

    I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.

    Stabilisce la base normativa generale della TCG: la tariffa allegata individua i provvedimenti/atti soggetti a tassa.

  • Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, art. 21

    Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 318 e del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 3 ...)

    Individua la voce tariffaria cui è ricondotta la TCG per l'impiego di apparecchiature terminali; il rinvio va interpretato oggi alla luce dell'art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003.

  • D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 160

    1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l'autorizzazione generale all'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dal Ministero. 2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.

    La norma riproduce e trasferisce il contenuto della previgente disciplina sulle stazioni radioelettriche; è la norma cui la tariffa va oggi riferita e che consente di equiparare il contratto di abbonamento alla licenza/autorizzazione ai fini della TCG.

  • D.Lgs. n. 269 del 2001 (attuazione direttiva 1999/5/CE)

    Disciplina i requisiti tecnici e la messa in commercio degli apparecchi terminali; non esclude per ciò stesso l'assoggettabilità alla TCG, poiché regola aspetti tecnici mentre il codice delle comunicazioni disciplina condizioni di accesso/autorizzazioni.

  • D.L. n. 4 del 2014, art. 2, comma 4, conv. in L. n. 50 del 2014

    Per gli effetti dell'art. 21 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'art. 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche ... si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

    Norma di interpretazione autentica che chiarisce l'ambito di applicazione della tariffa, confermando l'inclusione dei terminali mobili tra le 'stazioni radioelettriche' ai fini della TCG.

  • Direttive UE citate (es. 1999/5/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE)

    Secondo la Corte di Giustizia e la giurisprudenza nazionale, tali direttive non ostano all'applicazione della TCG sui contratti di abbonamento: non impongono che una tassa con quella base imponibile sia considerata normativa sulle autorizzazioni di rete e non impediscono l'equiparazione del contratto di abbonamento all'autorizzazione generale.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-416/14 (Fratelli De Pra) e altre (es. C-492/09 Agricola Esposito)

    La CGUE ha stabilito che le direttive europee in materia di comunicazioni non impediscono a uno Stato membro di applicare una tassa come la TCG al contratto di abbonamento per telefonia mobile e che il trattamentodifferenziato tra abbonamento e prepagato non è di per sé contrario al diritto UE.

  • Cass. Sezioni Unite, nn. 9560 e 9561 del 2 maggio 2014

    Ha affermato che l'abrogazione formale di precedenti norme non ha privato di efficacia la previsione di TCG per i telefoni cellulari, perché il contenuto è stato ricompreso nel nuovo codice (art. 160 D.Lgs. n. 259/2003).

Massime di principio

  • Il contratto di abbonamento di telefonia mobile può essere equiparato, ai fini della TCG, a una licenza o a un'autorizzazione generale: pertanto l'esistenza dell'abbonamento costituisce fatto generatore della tassa.
  • L'evoluzione normativa (norme tecniche sui terminali e codice delle comunicazioni) non comporta automaticamente l'abrogazione della tassazione preesistente se il contenuto utile è stato trasferito o ricompreso nella nuova disciplina (principio del "continuum normativo").
  • Le direttive UE sulle comunicazioni elettroniche e quelle sui requisiti tecnici degli apparecchi non ostano, di per sé, all'applicazione di una tassa nazionale sulla detenzione/uso in abbonamento di terminali mobili quando la base imponibile non coincide con la fornitura di reti o servizi soggetti alle direttive.
  • La diversità di trattamento fiscale tra abbonamento e servizi prepagati può essere giustificata se esistono differenze oggettive e obiettive tra le due modalità (es. continuità del servizio e obbligo periodico di pagamento), e non costituisce automaticamente una violazione del principio di uguaglianza.
  • Una norma interpretativa autentica del legislatore (se ammissibile secondo i requisiti delle preleggi e dello statuto del contribuente) può chiarire retroattivamente il significato di disposizioni precedenti e rafforzare la posizione dell'Amministrazione nei contenziosi.
  • In contenziosi simili, per avere successo il contribuente deve dimostrare concretamente che la norma nazionale determina un ostacolo concreto e sproporzionato alla libertà di circolazione o sia incompatibile, nel suo oggetto e nel suo effetto, con la disciplina UE applicabile.

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