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Sentenza

Sentenza del 21/06/2022 n. 19896 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

BFT S.p.a. aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1448/22/14 depositata il 25/09/2014 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che aveva rigettato l'appello di BFT confermando la pronuncia di primo grado che aveva respinto l'impugnazione del diniego di rimborso della tassa sulle concessioni governative (TCG) versata in relazione a un contratto di abbonamento di utenza telefonica mobile. Il ricorso per cassazione era fondato su dieci motivi; l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difesa nel giudizio di cassazione.

La decisione

Prima dell'esame di merito il ricorrente ha rinunciato al ricorso; la Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non soggetto ad accettazione della controparte ma ricettizio nei confronti delle parti costituite (deve essere notificata o comunicata agli avvocati con visto). La rinuncia operante ha determinato l'estinzione del giudizio in applicazione dell'art. 391 c.p.c. Non essendosi costituita la controparte processuale non è stata assunta alcuna statuizione sulle spese di legittimità. Inoltre la Corte ha escluso l'obbligo del versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 13, comma 1‑quater del D.P.R. n. 115/2002, ritenendo che la previsione trova applicazione solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente compiuta e notificata/portata a conoscenza degli avvocati delle parti costituite, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)

    La norma contempla un ulteriore versamento del contributo unificato in sede di cassazione ma la Corte interpreta la misura come eccezionale e sanzionatoria, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; dunque la rinuncia non rientra nei casi che impongono l'ulteriore versamento.

  • Principi di giurisprudenza sulla rinuncia al ricorso (Cass. indicazioni)

    Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857

    La giurisprudenza costante afferma che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio e di carattere ricettizio rispetto alle parti costituite; se effettuata con le formalità richieste produce estinzione del processo di cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che produce estinzione del giudizio se comunicata/notificata correttamente alle parti costituite o ai loro avvocati; non richiede l'accettazione della controparte.
  • La rinuncia non comporta una decisione sul merito: il giudizio di cassazione si estingue senza pronunciare sulla fondatezza dell'impugnazione e, in presenza di mancata costituzione della controparte, non si pronuncia sulle spese di legittimità.
  • L'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater del D.P.R. n. 115/2002 si applica limitatamente ai casi tipici sanzionatori (rigetto, inammissibilità, improcedibilità) e non alla rinuncia valida del ricorrente.
  • Per rendere efficace la rinuncia è essenziale rispettare le formalità di comunicazione/ notifica previste (comunicazione agli avvocati con visto ovvero notifica alle parti costituite); omissioni formali possono inficiare l'operatività dell'atto.
  • Se si vuole evitare conseguenze economiche o processuali è utile valutare tempestivamente la rinuncia solo dopo aver verificato la corretta costituzione delle parti e le eventuali conseguenze sulle spese e sugli oneri di contributo.

Testo integrale

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